venerdì 23 dicembre 2016

Prova d'Esame per dirigenti dell'Area Tecnica - Dieci quesiti facili facili in materia di Urbanistica, Edilizia e Appalti Pubblici.

Il candidato dovrà rispondere con un SI' o con un NO alle dieci seguenti semplici domande.
Il tempo a disposizione, vista la facilità dei quesiti, sarà di cinque minuti complessivi.
Per l'ammissione all'orale il candidato dovrà rispondere esattamente ad almeno nove domande.
Pronti.... Via!


1) L’art. 37 del Piano Strutturale di San Vincenzo, al paragrafo "Indirizzi e prescrizioni per il Regolamento Urbanistico" - punto 5, prevede o no alcune piccole porzioni di territorio costiero nelle quali non si applica l’altrove generalizzato divieto di innalzamento della linea di skyline?
 
SI' 𑗓............. NO 𑗓

2) Lo stesso art. 37 del Piano Strutturale al paragrafo "Indirizzi e prescrizioni per il Regolamento Urbanistico" - punto 7, consente o no il cambio di destinazione d’uso del piano terreno degli esercizi comunali e dei servizi di vicinato, situati in zone sul mare, centrali e di grande pregio urbano?
SI' 𑗓............. NO 𑗓

3) L'art. 15 comma 2 del regolamento Urbanistico vigente consente o no il cambio di destinazione d'uso per gli edifici con destinazione specifica (Bar, ristoranti, pubblici esercizi)?
SI' 𑗓............. NO 𑗓

4) L’articolo 10 del Regolamento 64R/2013 della Regione Toscana, adottato nel Regolamento Edilizio di San Vincenzo, consente o no  di NON considerare come SUL le porzioni di sottotetto con altezza interna netta (Hin) superiore a ml. 1,80?
SI' 𑗓............. NO 𑗓

5) Nella scala principale di un'unità abitativa possono essere presenti scalini con pedate variabili, scalini triangolari, pianerottoli irregolari a ventaglio con dimensioni inferiori a cm. 90x90, in violazione del DM 14/6/1989 n. 236, art. 4.1.10 e del Regolamento edilizio di San Vincenzo art. 46 comma 4.5, vigente?
SI' 𑗓............. NO 𑗓

6) Negli appalti pubblici è possibile che durante i periodi di “Sospensione dei lavori” durante i quali il conteggio dei giorni e delle penali è interamente sospeso, la ditta appaltatrice lavori tranquillamente, anche per mesi e per importi elevatissimi, con piena conoscenza da parte del direttore dei lavori e del Responsabile Unico comunale del Procedimento?
SI' 𑗓............. NO 𑗓

7) In casi del genere il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, ognuno nelle proprie relazioni finali, e nell'assistenza al collaudo, possano dimenticarsi di dare atto di tali anomale circostanze, e di trarne tutti i consequenziali esiti?
SI' 𑗓............. NO 𑗓

8) Un direttore dei lavori può emettere uno stato di avanzamento di alcuni milioni di euro nel bel mezzo di una lunghissima "sospensione dei lavori" per lavori eseguiti dalla ditta proprio durante la cosiddetta "sospensione dei lavori"?
SI' 𑗓............. NO 𑗓

9) Un collaudatore, dopo aver visionato molteplici ordini di servizio che certificano numerosissimi lavori in corso in un certo periodo e dopo avere eseguito sempre in quel periodo molteplici sopralluoghi sul cantiere in piena attività, può scordarsi di tutto ciò e certificare quel periodo come un periodo di "sospensione dei lavori" non valevole ai fini del computo dei tempi e conseguentemente delle penali?
SI' 𑗓............. NO 𑗓

10) Non aver eseguito da parte della ditta appaltatrice un'importante parte dell'appalto, posto a base delle motivazioni di una variante progettuale definitiva, (ad esempio un impianto fotovoltaico per la produzione autonoma di energia elettrica) con conseguente buon risparmio di spesa per l'appaltatore ed equivalente danno per il concessionario, consente ugualmente il rilascio del collaudo positivo, come niente fosse, da parte del collaudatore?
SI' 𑗓............. NO 𑗓

Il candidato in ulteriori cinque minuti, svolga una breve relazione sulle possibili responsabilità contabili conseguenti ad un' errata applicazione di queste norme, citando se possibile precedenti giurisprudenziali della Corte dei Conti.






domenica 11 dicembre 2016

ALT - Richiamate i collaudatori del Porto - C'è un problemone grosso come una casa


L'ALLEGRO COLLAUDO
Dopo oltre sei anni dall'inaugurazione ed una lunghissima e travagliata gestazione, il 2 agosto scorso è stato finalmente partorito il collaudo tecnico-amministrativo del nuovo porto turistico di San Vincenzo e di tutte le opere annesse e connesse.
L'importo delle opere collaudate è di oltre 39 milioni di euro, quindi un collaudo non da poco - anche come compensi ai collaudatori - e ci si aspettava quindi un certificato minuzioso, esaustivo e sopratutto dettagliatamente motivato.
Al termine della lettura del collaudo, a me pare che restino in sospeso diverse circostanze non sufficientemente spiegate e alcune domande importanti, che vengono dettagliate e spiegate nella seconda parte dei questo post.

Si anticipa invece una questione clamorosa 
che salta agli occhi a chiunque abbia letto il collaudo.
Alle pagine 22, 23 e 24 del certificato,  i collaudatori elencano ordinatamente le 9 sospensioni dei lavori ordinate, una dal RUP - le altre non è spiegato da chi - mediante, si suppone, verbali di sospensione, che però non risultano allegati, e dei quali non si riportano né le motivazioni poste a base delle sospensioni, né le date di emissione, né le eventuali sottoscrizioni. Diciamo che si resta un po' sul vago. 

Eppure queste "sospensioni" sono importantissime, fondamentali direi. Infatti la loro durata complessiva assomma nientemeno che a 2.403 giorni. Ben sei anni e mezzo. Una circostanza davvero eclatante e direi quasi inedita, anche per appalti pubblici.
Non solo. Queste  "sospensioni" sono fondamentali nel calcolo del tempo utile per l'esecuzione dei lavori. Infatti la ditta, che secondo l'appalto firmato, avrebbe dovuto terminare i lavori - per evitare le penali - il 30/12/2008, ha invece terminato i lavori (come risulta dal collaudo) il giorno 21/7/2015 con 2.393 giorni di posticipo sul termine contrattuale. Grazie però ai 2.403 giorni di sospensione, la ditta, non solo non risulta aver maturato alcun ritardo, ma addirittura risulta aver finito i lavori dieci giorni prima del dovuto. Quindi "sospensioni" che dire fondamentali è dir poco.


Bene, come detto, di quasi tutte queste "sospensioni" non vengono riportate le motivazioni, le date, le sottoscrizioni ecc. ecc. e quindi risulta molto difficile controllarle, giudicarle e commentarle. Trascurando per ora le altre, ci si concentra in questo prologo, sulla "sospensione" n. 6, quella:
dal 1 novembre 2009  -  al 1 ottobre 2010  (di 334 giorni) - Appuntatevi queste due date!


                   - - - Sospensione lavori del 2010 - Sospensione? - - -
Ma cosa c'è di strano in questa "sospensione" dei lavori dal novembre 2009 all'ottobre 2010 ? 
Solo un paio di cosucce.

PRIMA COSUCCIA
Il giorno 30 ottobre 2009 si era svolto il Consiglio Comunale durante il quale (delib. CC 97/2009) il consigliere Bertini aveva duramente contestato i ritardi dei lavori e l'ormai abbondante sfondamento del termine previsto del 30/12/2008, chiedendo se si sarebbero conseguentemente applicate le penali previste dell'1% giornaliero. Rispose l'assessore al porto Bandini (vedi estratto) spiegando che a seguito di alcune legittime sospensioni per ricorso al TAR e per una variante progettuale, il nuovo termine per la fine lavori era diventato il 21 febbraio 2010, lasciando anche intendere che se la ditta non avesse rispettato questo nuovo termine si sarebbero dovute quasi certamente applicare le penali previste dal contratto.
Bene, siccome al nuovo termine del 21 febbraio 2010 mancavano meno di quattro mesi e i lavori erano ancora enormemente indietro, tutti si sarebbero aspettati che la ditta, dal giorno dopo, si fosse buttata pancia a terra a lavorare a perdifiato triplicando gli operai e i mezzi d'opera, per finire i lavori in tempo utile e scansare tragiche penali da decine di migliaia di euro per ogni giorno di ritardo.
E invece no. Colpo di scena a sorpresa! Un giorno e mezzo appena da quel consiglio comunale dove le penali erano risuonate minacciose in aula, qualcuno (non si sa chi) SOSPENDE incredibilmente i lavori per quasi un anno. Ma perché ???
Non si riesce a capire. Ma non finisce mica qui. Il bello ha ancora da venire.

SECONDA COSUCCIA
Avete preso nota delle date di questa "sospensione"dei lavori? Bene, allora avrete notato che i lavori, fermati l'1 novembre 2009, avrebbero dovuto restare sospesi per tutti i primi mesi del 2010 e poi anche in marzo, aprile, maggio e giugno 2010 e poi fino a ottobre.
Però, ripensandoci, ricordate cosa avvenne il 13 giugno 2010? Ma sì, dai, un piccolo sforzo... Talani che remava sul patino rosso... Biagi col costume a righe che si tuffava... Insomma ci fu in pompa magna.....  l'inaugurazione del porto. 
Per arrivare a questa inaugurazione, annunciata alcuni mesi prima, i lavori si svolsero in maniera massiccia nei mesi precedenti e addirittura frenetica nelle ultime settimane e giorni, con presenze giornaliere sul cantiere anche di 80 operai contemporaneamente, oltre a mezzi pesanti di ogni genere e tipo, con problemi anche di sicurezza che tutti ricordano.
Anche dopo l'inaugurazione i lavori proseguirono per finire tutte le opere rimaste a mezzo e sistemare i passaggi più pericolosi dove la gente cominciava già a cadere e infortunarsi.
Questi lavori frenetici risultano ovviamente non solo dai giornali, ma anche dalle dichiarazioni in Consiglio Comunale, dalle Ordinanze, e, avvenendo questi lavori coram populo, dalle testimonianze e dal ricordo di tutti i cittadini.
Ma, secondo la sospensione citata nel collaudo,  i lavori non erano SOSPESI? Sospensione dei lavori vuol dire che il cantiere, su ordine della direzione lavori,  resta fermo, chiuso, che non c'è alcun avanzamento dei lavori. Se i lavori ricominciano, la sospensione decade e il tempo utile per consegna ricomincia a consumarsi ed i giorni ricominciano ad essere conteggiati.
Quindi come si spiega questa "sospensione", durante la quale viene forse prodotto il massimo sforzo lavorativo, al termine della quale viene addirittura  inaugurato il porto?
Io questa evidente contraddizione non riesco a spiegarmela. E se anche i responsabili del Comune non riuscissero a spiegarla e giustificarla, dovrebbero vedere di chiarire questa faccenda. 
Intanto esaminando quel verbale di sospensione, le sue sottoscrizioni, la sua data, e le sue motivazioni. Poi facendosi spiegare per qual motivo quella sospensione non è stata revocata quando i lavori sono ripresi a tutta birra in vista dell'inaugurazione.

Dragaggi importo 3.900.000 pari al  10% dell'importo contrattuale finale.
L'ultima campagna di dragaggi fu eseguita nell'estate 2010 come risulta non solo dal Tirreno (vedi prima) ma anche dalla stessa Perizia del direttore dei lavori ingegner Marini. (qui sopra). Nell'estate del 2010, quindi, proprio nel pieno della famosa e provvidenziale "sospensione dei lavori" di 334 giorni che, ha consentono alla ditta di rispettare il termine, senza penalità.


E infine ci sono questi documenti dai quali ognuno può giudicare se tutti i protagonisti dell'appalto e del collaudo fossero o non fossero a conoscenza che quella sospensione del 2010 era proprio strana, strana, strana, e invece molto, molto densa di lavorazioni di ogni tipo. Date un'occhiata:








Le firme senza timbro sono di collaudatori e del direttore dei lavori

- - - - - - -
Queste sopra non sono semplici curiosità. Infatti quella sospensione è essenziale perché dal conteggio dei giorni risulti che la ditta ha terminato i lavori in tempo utile. 
Se la durata di quella sospensione risultasse non esatta, il conteggio dei giorni risulterebbe modificato con possibile rientro in gioco anche delle penali.
Vista inoltre l'entità enorme di queste penali, se effettivamente dovute, a seguito di un riconteggio dei giorni effettivi di sospensione,il danno erariale per il comune, risultante da un suo mancato incasso, potrebbe ipoteticamente risultare assai rilevante.
Quindi un chiarimento della questione, alla luce delle circostanze sopra evidenziate, sembrerebbe consigliabile, anzi assolutamente doveroso.

- - - C'è anche la sospensione lavori per tutto il 2012 - Siamo proprio sicuri che eran sospesi? - - -
Sopra si è parlato della strana 6° "sospensione" di quasi tutto l'anno 2010, nel mezzo del quale pare si sia dragato  a tutta birra, completato a tappe forzate le piazze, e addirittura inaugurato il porto.
Bene, ora si parla della 8° "sospensione", quella lunghissima (660 giorni) dal 20 novembre 2011 al 10 settembre 2013, comprendente quindi l'intero anno 2012, proprio tutto eh!
I collaudatori son proprio sicuri che la Sales nel 2012 non abbia toccato boccino? Vediamo un po'.
Nella variante in corso d'opera (due figure sopra) si può vedere (penultimo rigo) che una parte dell'appalto del porto prevedeva importanti lavori di rifacimento su via Marconi, per un importo di 127 mila euro
Bene, diamo una scorsa velocissima alle Ordinanze comunali del 2012. Vediamone solo tre. Bastano e avanzano...
Ordinanza n° 208 del 16/07/2012
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO SU VIA MARCONI NEL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO PER INSTALLAZIONE DI UN CANTIERE STRADALE
Il Dirigente Area Servizi Generali
Vista la nota pervenuta in data 13 Luglio 2012 con la quale la Sales SpA di Roma comunicava la necessità di eseguire lavori di scavo su Via Marconi per nuovi allacci alla linea elettrica;
Ritenuto opportuno adottare idonei provvedimenti sulla circolazione stradale, ecc. ecc.
Ordinanza n° 215 del 20/07/2012
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO SU VIA MARCONI, VIA VITTORIO EMANUELE II, VIA TRENTO, VIA DELL’ASILO E PIAZZA VITTORIO VENETO NEL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO PER RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE
Il Dirigente Area Servizi Generali
Vista la nota fax pervenuta in data 20 Luglio 2012 alle ore 11,25 con la quale la Sales SpA di Roma comunicava la necessità di eseguire l’asfaltatura del manto stradale su parte di Via G. Marconi e di Piazza Vittorio Veneto;
Ritenuto opportuno adottare idonei provvedimenti sulla circolazione stradale, ecc. ecc.
Ordinanza n° 224 del 27/07/2012
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO SU VIA MARCONI E SU PIAZZA VITTORIO VENETO (AREA DI PARCHEGGIO LATO EST) NEL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE
Il Dirigente Area Servizi Generali
Vista la nota fax pervenuta in data 27 Luglio 2012 con la quale la Sales SpA di Roma comunicava la necessità di eseguire la segnaletica stradale su Via G. Marconi e su Piazza Vittorio Veneto;
Ritenuto opportuno adottare idonei provvedimenti sulla circolazione stradale, ecc.ecc.
- - - - -
Ma secondo la 8° sospensione dei lavori, il 2012 non doveva essere un anno sabbatico, nel quale tutto era sospeso, il cronometro dei tempi contrattuali fermo, le penali bloccate ???
E allora tutte queste ordinanze, tutti questi lavori? C'è una spiegazione?
Deve esserci per forza, altrimenti i presupposti stessi del collaudo crollano.


- - - Seconda parte (ad abundantiam) - - -

Prime risultanze del certificato di collaudo del Porto, del 2/8/2016, emesso dopo quasi dieci anni dall’incarico ai collaudatori , dopo sei anni dall’inaugurazione del porto e dopo un anno dalla fine ufficiale dei lavori di appalto.
Secondo questo collaudo il lavoro della Sales è durato 9,6 anni durante i quali la Sales ha lavorato solo 3 anni e ha riposato ben 6,6 anni a causa di sospensioni dei lavori, non si sa concesse da chi e per quali motivazioni.
1) Sospensioni dei lavori concesse alla ditta per 2.403 giorni (sei anni e mezzo), che pareggiano esattamente i 2.393 giorni di ritardo della fine lavori sul termine contrattuale. Anzi, avanzano 10 giorni

Su queste sospensioni (ben 9) e di durate spropositate…
* Ad esempio, quasi tutto il 2007, metà del 2008, quasi tutto il 2010, metà dell'anno 2011, l’intero 2012, quasi tutto il 2013, l’intero 2014, metà del 2015. Non male vero?
* Non si dice per quali gravi e inderogabili motivazioni siano state concesse, così tante e così lunghe.
* Non si dice (salvo una del RUP) da chi siano state concesse tali spropositate sospensioni.
* Non si sa o non si dice sulla base di quali verbali di sospensione firmati da chi e in che data.
* Non si dice se durante questi nove lunghissimi periodi di sospensione durati sei anni e mezzo i lavori siano stati effettivamente e totalmente sospesi o invece continuati, o soltanto rallentati, o parzializzati.





2) Lavori terminati 6,6 anni dopo il termine contrattuale previsto e 5 anni dopo l’inaugurazione, ma, grazie a queste 9 mega sospensioni, conclusi senza alcun ritardo e senza alcuna penale. Anzi con dieci giorni di anticipo. E’ assai che il Comune non debba pagare un premio alla Sales.












3) Dice il collaudo che: non è stato rispettata una delle motivazioni e condizioni della variante che fu concessa dal Comune all’appaltatore e cioè la importante realizzazione dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Ma non se ne trae alcuna conseguenza, e neppure viene ordinato alla ditta di eseguirlo, come fatto per altri lavori mancanti o difettosi. Come mai? Non si dice. Costosissimo e essenziale Impianto Fotovoltaico fatto o non fatto… Sottigliezze? E il notevole risparmio conseguito dalla ditta? E il danno conseguito dal Comune a seguito di quel mancato impianto? Quisquilie?







4) Dice il Collaudo che: le Opere vengono Collaudate in quanto SOSTANZIALMENTE (quindi non completamente ?) rispondenti alle finalità PRINCIPALI (quindi non alle secondarie?) dell’opera e GENERALMENTE (quindi non completamente?) al progetto approvato.
Cioè si potrebbe forse intendere che le opere NON siano COMPLETAMENTE rispondenti alle finalità principali dell’opera? Che NON siano affatto rispondenti alle finalità SECONDARIE? Che NON siano COMPLETAMENTE rispondenti al progetto approvato?
E va bene lo stesso?

































5) Collaudo solamente “PROVVISORIO” per due anni. In effetti dieci anni dall’incarico e sei anni dall’inaugurazione sono davvero troppo pochi per poter fare un collaudo definitivo.












Qui il collaudo completo



Si è visto sopra come durante le "sospensioni" del 2010 e del 2012 risulti da più documenti che la ditta, anziché rispettare la sospensione, abbia lavorato di gran lena.
Per quanto riguarda invece la lunga sospensione che comprende quasi l'intero 2007, son passati quasi dieci anni e non ci si ricorda più nulla di quanto successe in quell'estate e autunno. Tuttavia esaminando il registro di contabilità timbrato e sottoscritto da tutti (DL, RUP, Sales, Marina) emerge per quel periodo una circostanza che costituisce un indizio talmente enorme, da costituire quasi una vera e propria prova.
Dunque il 15 maggio 2007 si contabilizzano i lavori fatti fino a quel giorno (3.171.601 euro) e si emette il primo stato di avanzamento. La cosa è piuttosto strana perché siamo in un periodo di sospensione iniziato nell'ottobre 2006, circa duecento giorni prima. Ma vabbè potrebbe essere un ritardo (notevole) nella contabilizzazione di lavori eseguiti precedentemente.
Tuttavia una cosa è certa: a tutto il 15 maggio 2015 tutti i lavori già eseguiti sono quei 3.171.601 euro contabilizzati.
Bene, i lavori restano ufficialmente sospesi tutta l'estate e anche oltre e riprendono ufficialmente solo il 12 novembre 2007 dopo una sospensione durata ben 384 giorni.
28 giorni dopo la ripresa, il direttore dei lavori e la ditta in contraddittorio, contabilizzano i nuovi lavori eseguiti dall'ultimo stato di avanzamento e procedono all'emissione del secondo stato di avanzamento per lavori eseguiti fino a tutto il 10 dicembre 2007.
Quanti sono questi lavori eseguiti nei 28 giorni lavorativi (non ricadenti nella sospensione) che ci sono stati fra il 25 maggio e il 10 dicembre 2007?..... Esattamente lavori per 7.298.287 euro !!!
Cioè la ditta, secondo il direttore dei lavori, in quei soli 28 giorni, compreso i sabati, le domeniche e l'Immacolata, ha eseguito lavori per una media di 260.000 euro al giorno, corrispondenti, per quel genere di lavori, ad una forza lavoro di circa 750 operai al giorno.
Ma nessuno in paese si ricorda di quell'esercito di persone presenti in paese nel mese di novembre del 2007.
Non sarà più probabile, anzi pressoché certo, secondo queste stesse carte ufficiali, che durante la teorica "sospensione" del 2007 si sia invece lavorato a tutto spiano?  Non c'è alcuna altra spiegazione.
E quindi sarebbero già tre le sospensioni che vanno a pallino, e per centinaia di giorni. 
Ma allora, se alcune sospensioni non possono considerarsi valide, le penali conseguenti che rientrerebbero in gioco? e il danno erariale elevatissimo? Bho! Stiamo a vedere come va a finire.


sabato 19 novembre 2016

Urbanistica ed Edilizia creativa in quel di San Vincenzo


Pare che a San Vincenzo vada per la maggiore la cosiddetta TEORIA dei BUCHI. Ovvero che le norme di salvaguardia del Piano Strutturale che impongono di non modificare lo sky line cittadino con rialzamenti degli edifici esistenti, valgano dovunque, dal confine nord del Comune fino alla fine di Riva degli Etruschi, salvo che in due piccole ENCLAVE priiviligiate  nei dintorni di via Pianosa e del Paradisino.
MA E' PROPRIO COSI' ? - LE NORME SONO DAVVERO COSI' BIZZARRE ?
Come vedremo la risposta è certamente: NO
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Il piano Strutturale di San Vincenzo classifica l’abitato sul mare di San Vincenzo in due zone:
1) L’Insediamento abitativo della Città Storica (ICS): il centro cittadino (dal Paradisino alla Perla)
2) L’insediamento abitativo della Città del Mare (ICM): tutto il resto dell’edificato sia a nord che a sud del centro cittadino.
In pratica questi due insediamenti comprendono il territorio sul mare che va dal confine con Castagneto, a nord, fino al villaggio di Riva degli Etruschi, compreso, a sud.
Per ambedue questi insediamenti la norma del PS (articoli 37 e art. 38) prescrive quanto segue:
«Per il patrimonio edilizio esistente posto a valle dell’ASSE urbano di corso Italia, corso Vittorio Emanuele (per l’ICS) e di viale Serristori e di via della Principessa (per l’ICM), gli interventi edilizi di recupero dovranno VIETARE IL RIALZAMENTO delle coperture, se non per esigenze tecniche di consolidamento statico, di adeguamento sismico ed igienico sanitario e riorganizzazione dei volumi esistenti, al fine di non pregiudicare lo SKY LINE urbano attuale e la percezione visiva del contesto dal mare»
Pur se scritta in modo discutibile la norma non presenta difficoltà interpretative, sia nel principio e nella ratio (chiarissimi), sia nell’enunciazione letterale che non può dar adito ad alcun dubbio.
Cioè per ambedue gli insediamenti (ICS e ICM), tutti gli interventi edilizi di recupero situati nella porzione di territorio ad ovest (a valle) dell’ASSE urbano (continuo, rettilineo e allineato) di viale Serristori, corso Vittorio Emanuele, corso Italia e via della Principessa, non potranno prevedere rialzamenti che pregiudichino lo sky line attuale percepito dal mare.
Tutto chiaro, quindi. In sintesi in parole ancora più semplici:
Nell’intero comparto edificato di San Vincenzo, per tutta la fascia di circa 100 metri dal mare, fino all’asse stradale cittadino nord-sud, sono vietati i rialzamenti. Semplice, lineare e facilmente comprensibile.
Nessuna persona ragionevole potrebbe mai nemmeno lontanamente pensare che questa norma possa prevedere che nella fascia continua di rispetto siano previsti due incredibili piccolissimi BUCHI ad personas, e che il progettista Giommoni prima e l'attuale Giunta e Consiglio Comunale dopo (5 agosto 2015), abbiano voluto conapevolmente inserire questi due piccolissimi BUCHI dove - uniche eccezioni puntuali sull'intero litorale - tutto è permesso ai proprietari privati, anche di rialzare da uno a tre piani in riva al mare, al contrario invece di TUTTI gli altri terreni sia a nord che a sud, dove ogni rialzamento è rigorosamante proibito.
Sarebbero ipotesi semplicemente assurde e impensabili.
Eppure si dice, si mormora, che qualche privato abbia avuto il CORAGGIO di avanzare davvero un'assurda ipotesi del genere, sostenendo che, per qualche metro, la proiezione ortogonale di corso Vittorio Emanuele lasci scoperta una piccola porzione di insediamento ICS, che invece risulta sì coperta dalla proiezione ortogonale di viale Serristori che però riguarderebbe solo l’adiacente insediamento ICM. E che quindi questa piccolissima porzione, (una specie di ENCLAVE extraterritoriale) formalmente con proiezione ortogonale di una via, invece che di un’altra, costituisca “un BUCO” piccolissimo, dove però si potrebbero realizzare anche dei grattacieli.
Scrive il nostro coraggioso:
Ipotesi evidentemente inconsistente e assurda,
in primo luogo perché la norma non parla di proiezioni ortogonali o perpendicolari ma di ZONE A VALLE DELL’ASSE URBANO di una certa via; asse urbano, che come ogni asse, costituisce una direzione che si proietta anche oltre la fine formale della via; Nel nostro caso l'asse urbano di via V.Emanuele si prolunga senza soluzione di continuità, nell'asse urbano di Via Serristori e viceversa;
in secondo luogo perché la chiarissima ratio generale della norma esclude qualsiasi interpretazione assurda, OFFENSIVA per il progettista del piano, OFFENSIVA per l'attuale Giunta e Consiglio Comunale, e priva di possibili motivazioni logiche, come questa furbata del buchetto casuale.
Un’interpretazione come questa, incongruente, illogica assurda, priva di qualsiasi ragionevolezza e di qualsiasi possibile ratio, ovviamente non potrebbe MAI essere né accolta, né tanto meno avallata da nessun Ufficio Comunale.
Se ciò dovesse per assurdo accadere, sarebbero allora di certo assessore e sindaco (GLI STESSI CHE L'HANNO APPROVATA IN C.C. E CHE QUINDI CONOSCONO BENE IL SIGNIFICATO - (SENZA STRANI BUCHI od ENCLAVE privilegiate) - DELLA NORMA, a intervenire sicuramente e subito IN AUTOTUTELA, bloccando il tutto, eliminando una CLAMOROSA CONTRADDIZIONE INTERNA e ripristinando una corretta applicazione della normativa.
INFATTI CI SI POTREBBE CHIEDERE
Il sindaco e la giunta comunale, il 5 agosto 2015, quando hanno approvato definitivamente il nuovo Piano Strutturale, davvero VOLEVANO PREVEDERE che solo in due piccolissimi lotti privati del territorio edificato sul mare di San Vincenzo, si potesse eseguire liberamente ogni tipo di rialzamento, al contrario di tutto il resto del litorale, dove invece è imposto il divieto di rialzamento ed il rispetto dello sky line esistente ???


1) Se la risposta alla domanda fosse, per assurdo, SI' (ma non lo credo assolutamente)... Allora si dovrebbe chiedere quale potrebbe esser stata la motivazione ragionevole che avrebbe spinto la giunta a prevedere queste due piccole eccezioni al divieto generale di rialzamento sul litorale. Perché proprio lì e solo lì ???
2) Se la risposta alla domanda è invece NO (come credo fermamente), allora, perché ai privati che chiedono, in quei due piccoli lotti, di rialzare liberamente, non viene risposto immediatamente di NO, dal momento che il Piano Strutturale approvato NON PREVEDE questa eccezione e che comunque l'amministrazione comunale NON HA MAI INTESO PREVEDERE , né HA MAI PREVISTO che il Piano includesse tale immotivata e immotivabile eccezione ???
Se il privato continuasse a sostenere - contro ogni logica e ragionevolezza - che comunque la norma prevede quei due buchi, allora, contro al DINIEGO del rilascio del permesso, o alla sua REVOCA in AUTOTUTELA, farà ricorso, e la magistratura deciderà chi ha ragione.
Ogni altra procedura aprirebbe invece un'inammissibile CONTRADDIZIONE fra la volontà politica che ha portato all'approvazione del piano e gli atti di governo attraverso i quali tale volontà dovrebbe, anzi DEVE, tradursi nei fatti.
E aprirebbe anche la possibilità di ingentissimi danni in caso di possibile annullamento del permesso, a costruzione già realizzata

AD ABUNDANTIAM...
Oltretutto la stessa norma di salvaguardia del Piano Strutturale, nello stesso articolo sullo sky line, prevede esplicitamente il divieto di cambio di destinazione d'uso per i locali al piano terreno adibiti, fra l'altro, a bar, pizzerie, ristoranti. 

E non mi verrete mica a dire che viale Marconi, il lungomare di San Vincenzo, fino al Bucaniere e all'ex ristorante il Faro alla Punta, sono una zona "periferica e di margine urbano"? Lontana, isolata e depressa periferia, insomma?
Non credo proprio: l'unico lungomare cittadino di San Vincenzo: periferico e marginale? All'interno dell' ICS della Città Storica Consolidata? Non scherziamo.
Perché quindi ignorare bellamente questa norma e questo divieto ???
So che su questo punto e anche sugli spassosi "buchi" l'amministrazione ha sentito in questi giorni il progettista del Piano, l'architetto Giommoni. Pare che la risposta non sia riferibile.

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S.U.L. DELLE MANSARDE 
Si tratta di seguito del metodo creativo col quale viene da noi calcolata la SUL delle mansarde
sigla misteriosa che significa Superficie Utile Lorda, cioè la superficie (al lordo dei muri) che si può realizzare secondo le regole di PRG in un determinato intervento edilizio.
Per le mansarde, c'è un coraggioso delle nostre parti che interpreta la norma in  maniera assai originale, cambiando le parole alla norma alla quale si riferisce e introducendo un parametro (Hin-medio) che la norma da lui stesso citata (art.10 comma 4, punto f.) invece non prevede.
Ovviamente le cose non stanno affatto così, basta leggere la "vera" norma art. 10 comma 4, punto f. citata dal nostro fantasioso interprete dove al posto della immaginata MEDIA c'è invece una reale NETTA.
Infatti l’articolo 10 del Regolamento 64R/2013 della Regione Toscana, valevole dappertutto, tratta minuziosamente questo argomento.
Per i sottotetti (alias mansarde - all'art.10 comma 4 lettera f) la norma è infatti chiarissima e scritta in buon italiano. Basta leggerla per intendere senza problemi che tutta la superficie di pavimento che ha un’altezza interna uguale o superiore a 1,80 ml., costituisce SUL cioè Superficie Utile Lorda, compreso i muri esterni che delimitano tale superficie.
Come detto la norma è chiarissima basta leggerla e tutti i Comuni della Toscana la applicano ovviamente così, salvo, pare, un paio di piccoli comuni costieri, isolati dal mondo. 
E’ del tutto evidente dalla norma che l’altezza MEDIA del sottotetto non c’entra una beata mazza, nessuno la nomina, mentre si dice che le porzioni escludibili dalla SUL sono solo ed esclusivamente quelle con altezza NETTA interna "non superiore", quindi: INFERIORE a ml. 1,80. Tutte le altre costituiscono SUL. Non ci sono santi.
Pertanto nell’esempio generico della figura non è vero che tutto il sottotetto non costituisce SUL da momento che c’è un’altezza media di 1,77. Al contrario tutta la superficie con altezza pari o superiore a ml. 1,80 (colorata in giallo) costituisce SUL.
Se uno non dispone della SUL necessaria, quei sottotetti vanno abbassati dovunque al di sotto di 1,80 ml. o eliminati.
Tutto ciò è pacifico. Un Comune, ancorché costiero, non può infatti avere alcuna discrezionalità nell'interpretare una norma dalla chiarezza cristallina, mai messa in dubbio da nessuno.
Pertanto tutta la superficie colorata in rosso, al contrario di quanto enunciato nella tavola,  costituisce "SUL", e relativo "V
olume utile lordo" risultante da quella SUL moltiplicata per l'altezza media della superficie rossa (qui e solo qui si usa l'altezza media, ma non certo al punto f. dove al contrario conta la netta)


Aggiornamento del 18 settembre 2017
C'E' UN BUCO IN QUELLO SKY LINE
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Aggiornamento del 28 settembre 2017
SKYLINE alterato? PIU' EVIDENTE DI COSI' !
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Urbanistica ed Edilizia creativa in quel di San Vincenzo


Pare che a San Vincenzo vada per la maggiore la cosiddetta TEORIA dei BUCHI. Ovvero che le norme di salvaguardia del Piano Strutturale che impongono di non modificare lo sky line cittadino, visibile dal mare, con rialzamenti degli edifici esistenti sulla costa, valgano dovunque, dal confine nord del Comune fino alla fine di Riva degli Etruschi, salvo che in due piccole ENCLAVE priiviligiate  nei dintorni di via Pianosa e del Paradisino.
MA E' PROPRIO COSI' ? - LE NORME SONO DAVVERO COSI' BIZZARRE ?
Come vedremo la risposta è certamente: NO
- - - - -
Il piano Strutturale di San Vincenzo classifica l’abitato sul mare di San Vincenzo in due zone:
1) L’Insediamento abitativo della Città Storica (ICS): il centro cittadino (dal Paradisino alla Perla)
2) L’insediamento abitativo della Città del Mare (ICM): tutto il resto dell’edificato sia a nord che a sud del centro cittadino.
In pratica questi due insediamenti comprendono il territorio sul mare che va dal confine con Castagneto, a nord, fino al villaggio di Riva degli Etruschi, compreso, a sud.
Per ambedue questi insediamenti la norma del PS (articoli 37 e art. 38) prescrive quanto segue:
«Per il patrimonio edilizio esistente posto a valle dell’ASSE urbano di corso Italia, corso Vittorio Emanuele (per l’ICS) e di viale Serristori e di via della Principessa (per l’ICM), gli interventi edilizi di recupero dovranno VIETARE IL RIALZAMENTO delle coperture, se non per esigenze tecniche di consolidamento statico, di adeguamento sismico ed igienico sanitario e riorganizzazione dei volumi esistenti, al fine di non pregiudicare lo SKY LINE urbano attuale e la percezione visiva del contesto dal mare»
Pur se scritta in modo discutibile la norma non presenta difficoltà interpretative, sia nel principio e nella ratio (chiarissimi), sia nell’enunciazione letterale che non può dar adito ad alcun dubbio.
Cioè per ambedue gli insediamenti (ICS e ICM), tutti gli interventi edilizi di recupero situati nella porzione di territorio ad ovest (a valle) dell’ASSE urbano (continuo, rettilineo e allineato) di viale Serristori, corso Vittorio Emanuele, corso Italia e via della Principessa, non potranno prevedere rialzamenti che pregiudichino lo sky line attuale percepito dal mare.
Tutto chiaro, quindi. In sintesi in parole ancora più semplici:
Nell’intero comparto edificato di San Vincenzo, per tutta la fascia di circa 100 metri dal mare, fino all’asse stradale cittadino nord-sud, sono vietati i rialzamenti. Semplice, lineare e facilmente comprensibile.
Nessuna persona ragionevole potrebbe mai nemmeno lontanamente pensare che questa norma possa prevedere che nella fascia continua di rispetto siano previsti due incredibili piccolissimi BUCHI ad personas, e che il progettista Giommoni prima e l'attuale Giunta e Consiglio Comunale dopo (5 agosto 2015), abbiano voluto conapevolmente inserire questi due piccolissimi BUCHI dove - uniche eccezioni puntuali sull'intero litorale - tutto è permesso ai proprietari privati, anche di rialzare da uno a tre piani in riva al mare, al contrario invece di TUTTI gli altri terreni sia a nord che a sud, dove ogni rialzamento è rigorosamante proibito.
Sarebbero ipotesi semplicemente assurde e impensabili.
Eppure si dice, si mormora, che qualche privato abbia avuto il CORAGGIO di avanzare davvero un'assurda ipotesi del genere, sostenendo che, per qualche metro, la proiezione ortogonale di corso Vittorio Emanuele lasci scoperta una piccola porzione di insediamento ICS, che invece risulta sì coperta dalla proiezione ortogonale di viale Serristori che però riguarderebbe solo l’adiacente insediamento ICM. E che quindi questa piccolissima porzione, (una specie di ENCLAVE extraterritoriale) formalmente con proiezione ortogonale di una via, invece che di un’altra, costituisca “un BUCO” piccolissimo, dove però si potrebbero realizzare anche dei grattacieli.
Scrive il nostro coraggioso:
Ipotesi evidentemente inconsistente e assurda,
in primo luogo perché la norma non parla di proiezioni ortogonali o perpendicolari ma di ZONE A VALLE DELL’ASSE URBANO di una certa via; asse urbano, che come ogni asse, costituisce una direzione che si proietta anche oltre la fine formale della via; Nel nostro caso l'asse urbano di via V.Emanuele si prolunga senza soluzione di continuità, nell'asse urbano di Via Serristori e viceversa;
in secondo luogo perché la chiarissima ratio generale della norma esclude qualsiasi interpretazione assurda, OFFENSIVA per il progettista del piano, OFFENSIVA per l'attuale Giunta e Consiglio Comunale, e priva di possibili motivazioni logiche, come questa furbata del buchetto casuale.
Un’interpretazione come questa, incongruente, illogica assurda, priva di qualsiasi ragionevolezza e di qualsiasi possibile ratio, ovviamente non potrebbe MAI essere né accolta, né tanto meno avallata da nessun Ufficio Comunale.
Se ciò dovesse per assurdo accadere, sarebbero allora di certo assessore e sindaco (GLI STESSI CHE L'HANNO APPROVATA IN C.C. E CHE QUINDI CONOSCONO BENE IL SIGNIFICATO - (SENZA STRANI BUCHI od ENCLAVE privilegiate) - DELLA NORMA, a intervenire sicuramente e subito IN AUTOTUTELA, bloccando il tutto, eliminando una CLAMOROSA CONTRADDIZIONE INTERNA e ripristinando una corretta applicazione della normativa.
INFATTI CI SI POTREBBE CHIEDERE
Il sindaco e la giunta comunale, il 5 agosto 2015, quando hanno approvato definitivamente il nuovo Piano Strutturale, davvero VOLEVANO PREVEDERE che solo in due piccolissimi lotti privati del territorio edificato sul mare di San Vincenzo, si potesse eseguire liberamente ogni tipo di rialzamento, al contrario di tutto il resto del litorale, dove invece è imposto il divieto di rialzamento ed il rispetto dello sky line esistente ???


1) Se la risposta alla domanda fosse, per assurdo, SI' (ma non lo credo assolutamente)... Allora si dovrebbe chiedere quale potrebbe esser stata la motivazione ragionevole che avrebbe spinto la giunta a prevedere queste due piccole eccezioni al divieto generale di rialzamento sul litorale. Perché proprio lì e solo lì ???
2) Se la risposta alla domanda è invece NO (come credo fermamente), allora, perché ai privati che chiedono, in quei due piccoli lotti, di rialzare liberamente, non viene risposto immediatamente di NO, dal momento che il Piano Strutturale approvato NON PREVEDE questa eccezione e che comunque l'amministrazione comunale NON HA MAI INTESO PREVEDERE , né HA MAI PREVISTO che il Piano includesse tale immotivata e immotivabile eccezione ???
Se il privato continuasse a sostenere - contro ogni logica e ragionevolezza - che comunque la norma prevede quei due buchi, allora, contro al DINIEGO del rilascio del permesso, o alla sua REVOCA in AUTOTUTELA, farà ricorso, e la magistratura deciderà chi ha ragione.
Ogni altra procedura aprirebbe invece un'inammissibile CONTRADDIZIONE fra la volontà politica che ha portato all'approvazione del piano e gli atti di governo attraverso i quali tale volontà dovrebbe, anzi DEVE, tradursi nei fatti.
E aprirebbe anche la possibilità di ingentissimi danni in caso di possibile annullamento del permesso, a costruzione già realizzata

AD ABUNDANTIAM...
Oltretutto la stessa norma di salvaguardia del Piano Strutturale, nello stesso articolo sullo sky line, prevede esplicitamente il divieto di cambio di destinazione d'uso per i locali al piano terreno adibiti, fra l'altro, a bar, pizzerie, ristoranti. 

E non mi verrete mica a dire che viale Marconi, il lungomare di San Vincenzo, fino al Bucaniere e all'ex ristorante il Faro alla Punta, sono una zona "periferica e di margine urbano"? Lontana, isolata e depressa periferia, insomma?
Non credo proprio: l'unico lungomare cittadino di San Vincenzo: periferico e marginale? All'interno dell' ICS della Città Storica Consolidata? Non scherziamo.
Perché quindi ignorare bellamente questa norma e questo divieto ???
So che su questo punto e anche sugli spassosi "buchi" l'amministrazione ha sentito in questi giorni il progettista del Piano, l'architetto Giommoni. Pare che la risposta non sia riferibile.

- - - - - 


S.U.L. DELLE MANSARDE 
Si tratta di seguito del metodo creativo col quale viene da noi calcolata la SUL delle mansarde
sigla misteriosa che significa Superficie Utile Lorda, cioè la superficie (al lordo dei muri) che si può realizzare secondo le regole di PRG in un determinato intervento edilizio.
Per le mansarde, c'è un coraggioso delle nostre parti che interpreta la norma in  maniera assai originale, cambiando le parole alla norma alla quale si riferisce e introducendo un parametro (Hin-medio) che la norma da lui stesso citata (art.10 comma 4, punto f.) invece non prevede.
Ovviamente le cose non stanno affatto così, basta leggere la "vera" norma art. 10 comma 4, punto f. citata dal nostro fantasioso interprete dove al posto della immaginata MEDIA c'è invece una reale NETTA.
Infatti l’articolo 10 del Regolamento 64R/2013 della Regione Toscana, valevole dappertutto, tratta minuziosamente questo argomento.
Per i sottotetti (alias mansarde - all'art.10 comma 4 lettera f) la norma è infatti chiarissima e scritta in buon italiano. Basta leggerla per intendere senza problemi che tutta la superficie di pavimento che ha un’altezza interna uguale o superiore a 1,80 ml., costituisce SUL cioè Superficie Utile Lorda, compreso i muri esterni che delimitano tale superficie.
Come detto la norma è chiarissima basta leggerla e tutti i Comuni della Toscana la applicano ovviamente così, salvo, pare, un paio di piccoli comuni costieri, isolati dal mondo. 
E’ del tutto evidente dalla norma che l’altezza MEDIA del sottotetto non c’entra una beata mazza, nessuno la nomina, mentre si dice che le porzioni escludibili dalla SUL sono solo ed esclusivamente quelle con altezza NETTA interna "non superiore", quindi: INFERIORE a ml. 1,80. Tutte le altre costituiscono SUL. Non ci sono santi.
Pertanto nell’esempio generico della figura non è vero che tutto il sottotetto non costituisce SUL da momento che c’è un’altezza media di 1,77. Al contrario tutta la superficie con altezza pari o superiore a ml. 1,80 (colorata in giallo) costituisce SUL.
Se uno non dispone della SUL necessaria, quei sottotetti vanno abbassati dovunque al di sotto di 1,80 ml. o eliminati.
Tutto ciò è pacifico. Un Comune, ancorché costiero, non può infatti avere alcuna discrezionalità nell'interpretare una norma dalla chiarezza cristallina, mai messa in dubbio da nessuno.
Pertanto tutta la superficie colorata in rosso, al contrario di quanto enunciato nella tavola,  costituisce "SUL", e relativo "V
olume utile lordo" risultante da quella SUL moltiplicata per l'altezza media della superficie rossa (qui e solo qui si usa l'altezza media, ma non certo al punto f. dove al contrario conta la netta)




Aggiornamento del settembre 2017
(Nuovo permesso quasi gemello del 31/8/2017)

C’E’ UN BUCO IN QUELLO SKY LINE ?
Il 31 agosto scorso è stato rilasciato un permesso per costruire, in via Pianosa, tre villette a schiera fronte mare, lì dove una volta sorgevano le baracche e le tettoie del ristorante “il Faro”, ora in procinto di essere “recuperate”, ma con altre destinazioni, in forme assai più alte, più cementose e molto più corpulente.
Una sentenza del TAR in primavera aveva annullato il precedente permesso bocciando categoricamente l’audace “teoria dei 3 buchi” tanto cara a tutti noi sanvincenzini, ma purtroppo del tutto campata in aria, che però era stata tenacemente applicata per quel progetto.
Nel nuovo progetto quella ardimentosa teoria è stata quindi forzatamente abbandonata e si è deciso di rispettare l’odiatissimo art. 38 del Piano Strutturale, facendo rimanere il nuovo edificio interamente all’interno dello sky line degli edifici retrostanti, senza in alcun modo intaccarlo. Almeno così si enuncia nella relazione tecnica.
A parte che l’art. 38 prevederebbe (letterale): “il DIVIETO DI RIALZAMENTO delle coperture” e inoltre, per le attività commerciali e di vicinato, (letterale): “il DIVIETO DI VARIAZIONE delle destinazione d’uso del piano terreno”, divieti dei quali non si parla affatto, passando allegramente oltre, anche se il Tar su questi divieti non si è pronunziato, ma solo perché, con l'accoglimento del primo motivo, tutti i restanti motivi sono stati assorbiti.
Si dice invece che è tutto a posto in quanto (trascurando il problemino del divieto di rialzamento e di destinazione d’uso) ci si concentra sull’interpretazione autentica degli art. 37 e 38, emanata con ottimo tempismo nel Consiglio Comunale nel novembre 2016, dove si precisava calorosamente che lo sky line che l’art 38 vieta di intaccare, va inteso come “la linea del cielo” e cioè ancor meglio come “IL PROFILO DEL PANORAMA DAL MARE DELINEATO DAGLI EDIFICI PRESENTI E DAI LORO PUNTI PIÙ ELEVATI”, a valle della direttiva Serristori-Vittorio Emanuele.
Si sostiene quindi che il nuovo edificio elevato di due piani sopra la quota di via Pianosa, rispetta rigorosamente questo dettato e che, restando totalmente "nell'ombra" degli edifici retrostanti, non intacca minimamente la “linea del cielo” percepibile dal mare,
Segue una sommaria (assai sommaria) dimostrazione grafica del presunto rispetto dello sky line che però viene presentata in maniera apodittica, senza quotatura degli edifici retrostanti e mediante un solo unico prospetto, visto inoltre da un punto posto all'infinito, dalla direzione più favorevole e cioè dalla direzione (del tutto arbitraria) perpendicolare alla facciata del nuovo edificio.
Ma la norma non dice mica questo. Mica dice che il “panorama dal mare” va visto andando ad ancorare la barca al largo, esattamente in un punto all'infinito, perpendicolare alla facciata del nuovo edificio (oh Garloo… oh trovalo!). E neanche in direzione perpendicolare alla costa (e quale sarebbe poi questa direzione, in prossimità di una punta, con andamenti di costa variabilissimi?).
No, la norma prescrive semplicemente che non si deve intaccare il “profilo del panorama DAL MARE” dovunque ci si trovi in mare, quindi. E non potrebbe essere altrimenti, a pena di inapplicabilità della norme stessa, vista l’impossibilità (e l’assurdità) di individuare una direzione di visuale unica e arbitraria. E comunque non indicata né prescritta dalla norma stessa.
E allora? Quella porzione di cielo, percepibile dal mare, che si va a intaccare al di sopra dello sky line degli edifici esistenti (evidenziata in ROSSO) come si mette? A occhio, direi assai malamente.
Tecnici addetti, dateci un’occhiata. Così per sicurezza. Meglio essere pignoli.
E naturalmente se c'è un problema, meglio rendersene conto prima che dopo. Nell’interesse di tutti, ovviamente. Bayahibe docet.

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Aggiornamento del 28settembre 2017 
(dopo il CC del 27/9/2017)
SKYLINE alterato? PIU' EVIDENTE DI COSI' !
Questa sotto sarebbe la giustificazione proposta ieri in Consiglio Comunale, per negare la lesione dello skyline provocata dal rialzamento fino a tre piani di un immobile che verso monte registra la presenza di immobili con soli due piani e quindi, inevitabilmente, svetta rispetto ad essi, andando così a modificare lo skyline del contesto, così come attualmente “percepito dal mare”.
Sia pure assai timidamente e in modo esitante si sostengono due tesi:
1) L’ UNICO disegno dello skyline proposto dal progettista consiste nella vista “PERPENDICOLARE alla costa”, e da quella direzione il progettista stesso si assume “la responsabilità” di certificare che la sagoma del nuovo edificio non fuoriesce da quella degli edifici retrostanti. (E, sottinteso, chi siamo noi per poterlo contraddire?)
2) L’unica vista proposta, con direzione “perpendicolare alla costa”, è corretta perché questa è “LA PRASSI”. Cioè non si dice che quella direzione è quella unica prevista dalla norma (art. 38 PS). No, la norma non conta, si può trascurare. Quello che conta è “la prassi”. Ma la PRASSI di chi? Del progettista o del Comune? E nel caso dove è registrata questa prassi, e perché conterebbe più della norma? Su questo si sorvola a piè pari.
3) Comunque, si dice: non risulta che una porzione dell’edificio fuoriesca “EVIDENTEMENTE” dalla sagoma degli edifici retrostanti e quindi dallo skyline esistente. “EVIDENTEMENTE” ? Ma da dove salta fuori quest’avverbio. Non certo dalla norma. E poi che vorrebbe dire? Che anche se fuoriesce dallo skyline, non lo fa in maniera “evidente”, ma che bisogna prestare un po’ di attenzione per accorgersene? Ma che discorso è? Una norma o si rispetta o si viola, o sì o no. L’EVIDENTEMENTE non c’entra un bel nulla.
4) In ogni caso visto i dubbi suscitati evidentemente da queste prassi perpendicolari e non evidenti, è stata ordinata “un’ulteriore verifica”, senza però nel frattempo sospendere, come prudenza vorrebbe, i lavori.
Le repliche a queste esitanti considerazioni sono assai semplici e facili:
1) La norma (art. 38 e sua interpretazione autentica) non parla mai di “vista perpendicolare”, ma di “PANORAMA DAL MARE” e di “PERCEZIONE VISIVA DEL CONTESTO DAL MARE”. Quindi da “QUALSIASI DIREZIONE DAL MARE”. Scegliersi un' unica vista a piacere, la più comoda e conveniente, non è consentito.
Le fantomatiche “Prassi” (peraltro mai finora conosciute) sono un espediente fantasioso, ma privo di alcun valore sostanziale e giuridico.
2) Se anche PER ASSURDO si volesse assumere come ammissibile la agognata vista “perpendicolare alla costa”, non sarebbe comunque quella proposta dal progettista e accettata a scatola chiusa, ma sarebbe quella della foto sotto riportata. Infatti la costa capricciosa in quel punto è storta e quindi lo è anche la sua “perpendicolare”.
Quindi riassumendo:
- Non solo la non alterazione dello skyline deve essere percepita dal mare – da tutte le direzioni – e non certo da un’unica direzione a scelta.
- Ma se anche per assurdo la direzione da assumere (contro la norma) fosse solo quella perpendicolare alla costa, questa direzione non sarebbe comunque quella esposta nel progetto e invece sarebbe quella reale in quel punto della costa e quindi, anche in questo caso, lo skyline risulterebbe “evidentemente alterato”.
- Quindi non una ma lmeno due EVIDENTI motivazioni per poter dire che lo SKYLINE risulta evidentemente ALTERATO.
Poi se si vuol negare l’evidenza, va bene. Ognuno è libero.
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