venerdì 25 dicembre 2015

"IL CASSETTO" Opera buffa in tre atti

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Relazione del 23/3/2015 dell’ arch. Marco Baggiani incaricato dal Comune di San Vincenzo (vista la renitenza di tutti i dipendenti comunali)*** di istruire la pratica di sanatoria presentata dalle Costruzioni Ferrero per l’edificio denominato “Torretta” presso l’Hotel i Lecci.
*** Si erano infatti precedentente "astenuti" (chissà perché?), in ordine di astensione:
1) il dirigente competente geom. Filippi

2) il dirigente sostituto dr. Giorgio Ghelardini 
3) il responsabile dell'ufficio vincoli e tutela ambientale, condono e abusivismo
4) il responsabile dell'ufficio edilizia privata e pubblica.
5) il responsabile dell'ufficio Urbanistica, pianificazione e V.I.A. 
6) il Segretario Generale che ha ritenuto opportuno avvalersi di una consulenza esterna
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Succo finale della relazione Baggiani: Preso atto che il preavviso di demolizione e acquisizione al patrimonio pubblico, a seguito dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione, non è mai stato notificato alla proprietà,  che inoltre l’ispezione più approfondita del Comune è avvenuta quando ormai lo stato dei luoghi era già stato alterato, con chiusura del volume abusivamente realizzato e suo interramento con quote originari di riferimento del terreno non più accertabili, la conclusione di Baggiani, in sintesi, è che la pratica di sanatoria può essere portata avanti e che, se si riesce a raccattare tutti i pareri necessari (paesaggistici in particolare), si può probabilmente procedere con l’accertamento di conformità richiesto dalla proprietà.
Però nella relazione Baggiani si trovano anche molte altre notizie. come minimo assai curiose:
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1) La superficie legittimata della Torretta (dice Baggiani) era in effetti di mq. 64,03 e non di mq. 106 come da Piano Unitario approvato, che “probabilmente” ha preso in considerazione (chissà perché) anche i 42 mq. abusivi. Forse in applicazione della dottrina sanvincenzina per gli edifici fantasma di Rimigliano?
Occorrerebbe, (dice l’arch. Baggiani), un “atto ricognitivo” del Comune per “chiarire-precisare-intepretare” questa strana anomalia. Ovviamente non se ne farà di nulla. Chi ha avuto ha avuto e i 42 mq ormai sono andati in cavalleria. Ma almeno sapere chi è stato a regalarli e perché? Non sarebbe il caso?

2)  Risultano anche alcuni altri passaggi curiosi della vicenda. Questi gli essenziali:
2.a) In data 19/4/2011 Il Corpo Forestale dello Stato accerta numerosi abusi e invia una relativa dettagliata segnalazione al Comune

2.b) La segnalazione non ha seguiti immediati e finisce forse per sbaglio in un cassetto  dell’Ufficio.

2.c) Solo in data 13/7/2011 (quasi tre  mesi dopo), a caso ormai scoppiato su internet e sui giornali, e con comitati e volantinaggi dei sanluigini, un geometra comunale effettua finalmente il sopraluogo e accerta gli abusi segnalati da mesi dalla Forestale e fa sospendere i lavori, nel frattempo ulteriormente avanzati.

2.d)  il Responsabile del Procedimento geom. Salti il 28/7/2011 visti gli abusi compiuti richiede la demolizione ai sensi dell’art. 132 della LRT 1/2005

2.e)  il 15/9/2011 viene emessa l’Ordinanza n. 283 con la quale si ordina la “Remissione in pristino”.
nell’Ordinanza, dove  (per pudore forse?) non viene mai ordinata esplicitamente la “demolizione”, ma dalla narrativa e dagli articoli citati (132 e 133) deve pacificamente intendersi (secondo l’arch. Baggiani) che questa “remissione in pristino” ordinata, significasse e consistesse appunto nella “demolizione”. L’ordinanza non viene impugnata dalla proprietà e diviene quindi definitiva.

Parentesi n. 1
(Avvenimenti non citati, forse nemmeno conosciuti da Baggiani, ma comunicati dall'assessore Bandini nel C.C. del 23/1/2012, rispondendo a un interrogazione di Nicola Bertini)Dice Bandini: 
«...il 31 ottobre 2011, protocollo 26280, la proprietà ha depositato presso questo Ente, comunicazione di inizio lavori per la remissione in pristino delle opere abusivamente realizzate.... Sono state anche presentate due richieste di autorizzazione paesaggistica... che sono state respinte con lettera del 27 dicembre 2011, protocollo 30246 e 30247. La Commissione competente per la tutela del paesaggio, nella seduta del 14 dicembre 2011, decisioni numero 5 e 6, ha espresso il seguente parere: Contrario in quanto l’intervento è funzionale di un sistema complessivo di opere da considerarsi illegittime, sotto il profilo edilizio e urbanistico e paesaggistico. La valutazione di incompatibilità paesaggistica non può essere esaminata per singoli interventi, dal momento che le opere poste in essere, costituiscono una trasformazione ambientale non compatibile con lo stato dei luoghi.... La proprietà dice che per ottemperare a quanto detto dall’ordinanza, serve solamente la demolizione del seminterrato... Secondo i pareri nostri e dell’istruttoria che sta facendo il Comune invece, l’edificio va demolito totalmente.... Per quanto riguarda il Comune, ha interesse a demolire totalmente l’edificio, e riportare lo stato dei luoghi a come erano precedentemente.»

Parentesi n. 2
Mozione approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale:

Comune di San Vincenzo
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 in data 12/03/2012
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Interviene il consigliere comunale BERTINI NICOLA:
Allora, il testo della mozione diventa invita gli uffici competenti a proseguire nell’iter dell’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi con effetto immediato.
Presidente BIAGI MICHELE: Va bene, quindi si porta in votazione la mozione del Forum.
Favorevoli? Forum Centrosinistra per San Vincenzo e Per San Vincenzo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto di quanto emerso durante la discussione e dell’esito della votazione a scrutinio palese che è del seguente tenore: Presenti e Votanti n. 11, favorevoli n. 11;
APPROVA
La mozione del gruppo Forum del Centrosinistra per San Vincenzo, con oggetto: “Attività edilizia presso l’edificio “Torretta” all’interno del recinto dell’Hotel “I Lecci
Detta mozione è allegata al presente provvedimento come parte integrante.
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Nel frattempo i lavori sul cantiere erano ripresi indisturbati finché la magistratura se ne era accorta e aveva sequestrato il cantiere il giorno 7/3/2012.

2.f)  Il giorno 8/3/2012, un giorno esatto (buffo vero?) dopo il sequestro penale dal cantiere avvenuto il 7/3/2012, da parte della magistratura, la proprietà (dopo aver rialzato il piano di campagna, interrando lo scantinato abusivo e coperto di foglie le stradine) comunica di aver concluso la “rimessa in pristino”.

2.g)  Il 15/3/2012 il Responsabile Comunale del Procedimento, Salti esegue il sopraluogo e conclude che la rimessa in pristino (leggasi demolizione) non è avvenuta in quanto il fabbricato “risulta tuttora presente” (e quindi ovviamente non demolito).

2.h) Il 27/3/2012  il RP Salti comunica (con lettera prot. n. 7193 del 27/3/2012 al dirigente Andrea Filippi, al Sindaco, al Corpo Forestale e al Comando Carabinieri) l'esito del suo sopralluogo del 15/3 eseguito assieme al geom. Dell'Aiera. Dal sopralluogo è emerso che l'ordinanza di demolizione non è stata ottemperata in quanto l'edificio non è stato demolito e in particolare il piano interrato eseguito in totale difformità non è stato rimosso, ma è stato occultato. A seguito di quanto accertato, Salti comunica di aver predisposto la necessaria lettera di accertamento di inottemperanza  all'ordinanza di demolizione, a firma del dirigente Filippi, da notificare alla proprietà, indispensabile per rendere esecutiva la procedura di demolizione.
E allega tale lettera (di due pagine, completa anche degli indirizzi dei destinatari, con la sola data e firma in bianco) alla lettera prot. 7193.


Questa lettera non si sa che fine fa, ma in ogni caso, come certifica l'arch. Baggiani,  non risulta mai in seguito firmata, né notificata alla proprietà ................ (???)

2.i)  INSPIEGABILMENTE (rileva infatti uno stupito Baggiani) questa lettera, nonostante costituisse condizione essenziale per l’acquisizione del bene al patrimonio comunale, pur redatta, non sembra essere MAI STATA NOTIFICATA alla proprietà con conseguente vanificazione dell'acquisizione, ormai non più opponibile, del fabbricato al patrimonio comunale ................ (???)

2.k)  In compenso, visto che il Comune, dopo ben cinque mesi dall’accertata inottemperanza all’ordinanza, misteriosamente continua a restare inerte, la proprietà pensa bene di presentare il 27/8/2012 un accertamento di conformità per piccole difformità, palizzata in legno, e sanatoria strada, (la taverna nello scantinato, col rialzamento del piano di campagna è infatti ormai “sparita”). 

Conclusione dell’arch. Baggiani
Dal momento che il verbale di inottemperanza all’ordinanza (non impugnata e quindi definitiva) di demolizione non è mai stato notificato (notifica che avrebbe comportato l’acquisizione del fabbricato al patrimonio comunale e la successiva demolizione) L’edificio è rimasto legittimamente nel possesso della proprietà che ha quindi potuto legittimamente presentare la sanatoria che quindi ora deve essere esaminata e, visto che gli abusi essenziali sono spariti o mascherati, probabilmente dovrà (previo naturalmente l'ottenimento di tutti gli opportuni pareri) essere accolta.
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Evviva! Certo quella mancata notifica è parecchio curiosa, e parecchio, parecchio provvidenziale. Una vera manna.
Qui termina la relazione dell’arch. Baggiani, ma la storia non è mica finita qui. Tutt’altro.

Infatti, come già detto, la proprietà che rimessa in pista dalla mancata notifica del preavviso di confisca e demolizione già predisposto da Salti il 23/7/2012, ma rimasto forse nel solito cassetto dell’Ufficio, aveva presentato di volata in data 27/8/2012 la domanda di sanatoria. Dal momento però che il Comune, dove nessuno voleva toccare, neanche con un dito, quella pratica, non rispondeva, la proprietà propone ricorso al TAR della Toscana contro il silenzio rifiuto del Comune.
Il ricorso è difettoso, ma il Comune, normalmente agguerritissimo con l’avvocato Grassi,  questa volta non si costituisce, e mette forse nel cassetto anche questo ricorso, tanto che lo stesso TAR, piuttosto stupito di questa inedita circostanza, è costretto a rilevare “d’ufficio” il ritardo insanabile della presentazione del ricorso della proprietà, prima con Ordinanza del 22/9/2015 e quindi, vista l’assenza di memorie delle parti, a rigettare il ricorso dichiarandolo irricevibile per tardività, con sentenza depositata il 12/11/2015

A questo punto il Comune, rimesso in corsa dal TAR, che fa? Ma niente, naturalmente.
Nel frattempo la proprietà, subodorato che al TAR sarebbe finita male,  in data 26/10/2015 aveva già ripresentato da capo, imperterrita,  l'ennesima richiesta di sanatoria, facendo capire al Comune  che questa volta il loro avvocato ha imparato la lezione e che in caso di nuovo silenzio rifiuto ricorrerà al TAR nei termini giusti.

Allora il Comune, stressatissimo, abbandona la tattica del silenzio e si arrende senza condizioni riportando (pur non avendo alcun obbligo di farlo) la pratica in commissione paesaggistica (dove era stata già respinta con esaurienti motivazioni nella seduta del 14 dicembre 2011, decisioni n. 5 e 6 divenute definitive) e dove invece ora viene ri-ri-ri-riesaminata e, questa volta, entusiasticamente approvata per acclamazione il 29.10.2015 con questa splendida motivazione "preso atto che l'intervento e' stato realizzato su un'area già da tempo compromessa da fabbricati ed opere in c.a. di contenimento del terreno;ritenuto che il fabbricato in esame non abbia aggravato la qualita' dell'ambiente e del paesaggio ante operam;ritenuto inoltre che la traslazione del volume fuori terra realizzata non abbia modificato l'impatto complessivo dell'edificio sul paesaggio rispetto a quanto a suo tempo autorizzato;si esprime parere favorevole"
Cioè traducendo in parole comprensibili: preso atto che il luogo (prima duna) faceva già schifo prima e che l'innalzamento realizzato del volume risulta completamente ininfluente sull'impatto visivo (tesi questa del tutto innovativa) si esprime parere favorevole.
Lo stesso fa la Soprintendenza di Pisa, in data 24/11/2015, complimentandosi per la qualità sopraffina del progetto di sanatoria.

Con determina n. 207 del 14/3/2016 firmata dal segretario comunale (tutto l'ufficio tecnico e  urbanistica è difatti ancora in castissima e illibata astensione) viene comminata, per l'abuso paesaggistico, la draconiana condanna al pagamento di €. 516,46. In unica soluzione. Veramente spietati!

E finalmente in data 2/8/2016, finalmente è stato rilasciato con una cerimonia solenne in Comune, il sospirato Permesso in Sanatoria (PRO/C/2016/17) su di un fabbricato nei confronti del quale:
1) Erano già state recisamente respinte due richieste di autorizzazione paesaggistica postuma. Dinieghi che erano divenuti definitivi per mancato ricorso da parte della proprietà.
2) Era stata approvata dal Consiglio Comunale, all'unanimità una mozione che sollecitava l'Ufficio a uscire dal suo torpore e a provvedere alla demolizione e alla rimessa in pristino dei luoghi.

3) Pare sia tuttora pendente e valida un’ ordinanza di demolizione, divenuta definitiva per mancata opposizione e ricorso da parte della proprietà.

Menomale. Tutto è bene quello che finisce bene.
Nel complesso una vicenda che definire buffa è riduttivo e nella quale il protagonista indiscusso è senza alcun dubbio “il cassetto



Per chi volesse abbeverarsi direttamente alle fonti della conoscenza:


Ordinanza n. 283/2011 di rimessa in pristino-demolizione (in vigore da 4 anni, ma ignorata e ineseguita)
Sentenza TAR della Toscana
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=K36IVUDI6OC7YCF4ZGUZJ5IDKE&q

Determina di incarico all'arch. Baggiani (dopo 6 "astensioni" di dirigenti e funzionari)
http://159.213.113.213:8080/jattiwebsanvincenzo/AttiPubblicazioni?servizio=Allegato&idDocumentale=43128

Interessanti risposte a Bertini, dell'assessore Bandini (CC del 23.1.2012)
http://159.213.113.213:8080/jattiwebsanvincenzo/AttiPubblicazioni?servizio=Allegato&idDocumentale=22241


Per la serie: Seppelliscili di pratiche e di pareri di illustri e notulisti giuristi e vedrai che prima o poi l'ordinanza di demolizione evaporerà come neve al sole. 




domenica 20 dicembre 2015

Quando il troppo amore provoca solo danni


Il paradosso del Comune di San Vincenzo che per voler favorire a tutti i costi i suoi figli prediletti, negli ultimi anni,  ha fatto loro un sacco di danni. E che danni!

Dopo decenni nei quali tutto era sempre filato liscio grazie all’impossibilità pratica per i cittadini di conoscere preventivamente e in tempo utile gli atti del Comune, negli ultimi anni, con l’obbligo di pubblicità degli atti e la facilità della loro diffusione e condivisione, grazie ad internet, quei provvedimenti del Comune che prevedevano un evidente vantaggio per alcuni e un evidente danno per la comunità, sono stati pubblicamente avversati da molti cittadini, controllati, contestati e spesso anche impugnati di fronte all’autorità giudiziaria.

Il Comune, abituato a decenni di agevole navigazione sull’olio, non ha capito che questa nuova situazione imponeva sia una nuova trasparenza ed equità nelle scelte urbanistiche, che un ben altro rigore nelle procedure. Ha invece continuato coi vecchi metodi e così di fronte alle numerose e puntuali contestazioni sono emerse ogni volta le enormi inadeguatezze tecniche e procedurali che, nonostante le testarde difese d’ufficio, hanno poi condotto varie pratiche a sbattere contro un muro, coi privati intestatari che, nonostante o anzi meglio, proprio a causa dell’appoggio e della difesa del comune, si sono ritrovati a fare i conti con danni anche notevolissimi.

Ripercorriamo qualcuna di queste recenti pratiche finite male.




lunedì 7 dicembre 2015

Piazze del Porto. Hanno rialzato un chilometro di ringhiere, ma queste sono fuori legge come prima.

COLLAUDO INFINITO DEL PORTO
Va in scena la farsa delle ringhiere.
Solo i più giovani fra noi potranno vedere il porto collaudato.
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Nel consiglio Comunale del  30/10/2015 (delibera n. 95/2015)
L'assessore Antonio Russo, rispondendo a una mozione di AS sui corrimano pericolosi  del cosidetto “anfiteatro” sotto alla Torre, ha comunicato questa stupefacente notizia:
...«Visto che per il porto c’è appunto un COLLAUDO in corso che è costituito da un gruppo di collaudatori di tre ingegneri: Verzone, Niccolai e Antonelli che ho incontrato anche recentemente e che STANNO CERCANDO DI STRINGERE I TEMPI per finire il collaudo.»
In effetti tutta questa furia dei collaudatori per cercare di concludere il collaudo prima che scocchi il SESTO anno dal conferimento dell’incarico è davvero incredibie.
Pare che qualche collaudatore cominci a temere di non fare a tempo a concludere questo secolare collaudo entro l’arco temporale della propria vita terrena. E ciò, viste le mega parcelle in ballo, sarebbe una vera disdetta.
Ma Russo ha comunicato anche altro:
...«Se avete fatto caso, i PARAPETTI delle piazze, specialmente quelli della piazza a Sud, sono stati RIALZATI DI POCHI CENTIMETRI perché, come si dice appunto anche nel decreto ministeriale 236, l’altezza minima deve essere un metro. Quelli non erano un metro ma erano 96 centimetri, mi pare. 4 centimetri..Però i collaudatori hanno prescritto che per il collaudo deve essere un metro e quindi sono stati rialzati a un metro.»...
Quindi a cinque anni e mezzo dall’inaugurazione, si sta proseguendo (con calma) a correggere i difetti che rendono le piazze inagibili e incollaudabili. Rifacimento di intere scalinate, posa in opera di innumerevoli, ringhiere mancanti, rifacimento di contropendenze, demolizione di cumuli di sassi avvolti in reti metalliche taglienti, ora innalzamento di ringhiere basse.
Tutti questi difetti (e moltissimi altri pressoché irrimediabili) erano stati puntualmente elencati e segnalati nel post qui del 17 agosto 2010. Per correggere circa un terzo scarso di quei difetti ci sono voluti più di cinque anni. Se tanto mi da tanto, mi sa che per il collaudo si dovrà aspettare come minimo il 2025.
Però da quanto detto da Russo, emerge perlomeno un dato certo. I collaudatori, dopo cinque anni di ricerche e pareri legali, si sono finalmente resi conto che in quelle piazze pubbliche trovano applicazione i disposti del DM Ministero Lavori Pubblici 14/6/1989 n. 236.
Quindi il recentissimo rialzamento di un chilometro di ringhiere dai 96-97-98 cm. di altezza ai 100 cm. di legge, è stato un lavoro doveroso e indispensabile ai fini del collaudo.
Bene, ma il DM, all'art. 8.1.8 (Balconi e terrazze) non parla solo dell'altezza minima delle ringhiere, ma anche dei varchi massimi ammissibili all'interno di un parapetto.



Non sono ammessi cioè varchi superiori ai dieci centimetri di ampiezza, che lascino passare una sfera di 10 cm. di diametro. Si da il caso invece che, sia in alto che in basso, la quasi totalità delle ringhiere presenti due varchi andanti di 12-13 cm. che sono attraversabili da sfere con diametri ben maggiori di 10 cm. In pratica ci può passare anche un bimbo piccolo.
E quindi?
Quindi siamo da capo. Quelle ringhiere sono tuttora incollaudabili. Pericolose e abbondantemente fuori norma. Ovviamente, come ampiamente documentato, nelle piazze ci sono moltissime altre opere irregolari che confliggono palesemente col DM 236 e non solo, ma queste delle ringhiere con i 10 cm. citati espressamente dalla norma, sono indubitabili e a prova di qualsiasi anche ardita interpretazione.
Quindi cari ingegneri Verzone, Niccolai e Antonelli, forza e coraggio, vi tocca di prescrivere l'esecuzione anche di questo lavoro di rimedio.
Certo che il progettista delle ringhiere (perché sono state progettate, eh) doveva rispettare due sole norme di legge: quella del metro di altezza e quella dei varchi non superiori a 10 cm. Bene è riuscito a padellarle tutte e due. Neanche a farlo apposta.
Varco alto delle ringhiere di 12 cm. Superiore al massimo di 10 cm. Non collaudabile.

Varco basso delle ringhiere di 12 cm. Superiore al massimo di 10 cm. Non collaudabile e in effetti pericoloso (bambino)

Il rialzamento appena eseguito su un chilometro di ringhiere. Una tavoletta andante inserita sotto al corrimano.

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