venerdì 25 dicembre 2015

"IL CASSETTO" Opera buffa in tre atti

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Relazione del 23/3/2015 dell’ arch. Marco Baggiani incaricato dal Comune di San Vincenzo (vista la renitenza di tutti i dipendenti comunali)*** di istruire la pratica di sanatoria presentata dalle Costruzioni Ferrero per l’edificio denominato “Torretta” presso l’Hotel i Lecci.
*** Si erano infatti precedentente "astenuti" (chissà perché?), in ordine di astensione:
1) il dirigente competente geom. Filippi

2) il dirigente sostituto dr. Giorgio Ghelardini 
3) il responsabile dell'ufficio vincoli e tutela ambientale, condono e abusivismo
4) il responsabile dell'ufficio edilizia privata e pubblica.
5) il responsabile dell'ufficio Urbanistica, pianificazione e V.I.A. 
6) il Segretario Generale che ha ritenuto opportuno avvalersi di una consulenza esterna
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Succo finale della relazione Baggiani: Preso atto che il preavviso di demolizione e acquisizione al patrimonio pubblico, a seguito dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione, non è mai stato notificato alla proprietà,  che inoltre l’ispezione più approfondita del Comune è avvenuta quando ormai lo stato dei luoghi era già stato alterato, con chiusura del volume abusivamente realizzato e suo interramento con quote originari di riferimento del terreno non più accertabili, la conclusione di Baggiani, in sintesi, è che la pratica di sanatoria può essere portata avanti e che, se si riesce a raccattare tutti i pareri necessari (paesaggistici in particolare), si può probabilmente procedere con l’accertamento di conformità richiesto dalla proprietà.
Però nella relazione Baggiani si trovano anche molte altre notizie. come minimo assai curiose:
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1) La superficie legittimata della Torretta (dice Baggiani) era in effetti di mq. 64,03 e non di mq. 106 come da Piano Unitario approvato, che “probabilmente” ha preso in considerazione (chissà perché) anche i 42 mq. abusivi. Forse in applicazione della dottrina sanvincenzina per gli edifici fantasma di Rimigliano?
Occorrerebbe, (dice l’arch. Baggiani), un “atto ricognitivo” del Comune per “chiarire-precisare-intepretare” questa strana anomalia. Ovviamente non se ne farà di nulla. Chi ha avuto ha avuto e i 42 mq ormai sono andati in cavalleria. Ma almeno sapere chi è stato a regalarli e perché? Non sarebbe il caso?

2)  Risultano anche alcuni altri passaggi curiosi della vicenda. Questi gli essenziali:
2.a) In data 19/4/2011 Il Corpo Forestale dello Stato accerta numerosi abusi e invia una relativa dettagliata segnalazione al Comune

2.b) La segnalazione non ha seguiti immediati e finisce forse per sbaglio in un cassetto  dell’Ufficio.

2.c) Solo in data 13/7/2011 (quasi tre  mesi dopo), a caso ormai scoppiato su internet e sui giornali, e con comitati e volantinaggi dei sanluigini, un geometra comunale effettua finalmente il sopraluogo e accerta gli abusi segnalati da mesi dalla Forestale e fa sospendere i lavori, nel frattempo ulteriormente avanzati.

2.d)  il Responsabile del Procedimento geom. Salti il 28/7/2011 visti gli abusi compiuti richiede la demolizione ai sensi dell’art. 132 della LRT 1/2005

2.e)  il 15/9/2011 viene emessa l’Ordinanza n. 283 con la quale si ordina la “Remissione in pristino”.
nell’Ordinanza, dove  (per pudore forse?) non viene mai ordinata esplicitamente la “demolizione”, ma dalla narrativa e dagli articoli citati (132 e 133) deve pacificamente intendersi (secondo l’arch. Baggiani) che questa “remissione in pristino” ordinata, significasse e consistesse appunto nella “demolizione”. L’ordinanza non viene impugnata dalla proprietà e diviene quindi definitiva.

Parentesi n. 1
(Avvenimenti non citati, forse nemmeno conosciuti da Baggiani, ma comunicati dall'assessore Bandini nel C.C. del 23/1/2012, rispondendo a un interrogazione di Nicola Bertini)Dice Bandini: 
«...il 31 ottobre 2011, protocollo 26280, la proprietà ha depositato presso questo Ente, comunicazione di inizio lavori per la remissione in pristino delle opere abusivamente realizzate.... Sono state anche presentate due richieste di autorizzazione paesaggistica... che sono state respinte con lettera del 27 dicembre 2011, protocollo 30246 e 30247. La Commissione competente per la tutela del paesaggio, nella seduta del 14 dicembre 2011, decisioni numero 5 e 6, ha espresso il seguente parere: Contrario in quanto l’intervento è funzionale di un sistema complessivo di opere da considerarsi illegittime, sotto il profilo edilizio e urbanistico e paesaggistico. La valutazione di incompatibilità paesaggistica non può essere esaminata per singoli interventi, dal momento che le opere poste in essere, costituiscono una trasformazione ambientale non compatibile con lo stato dei luoghi.... La proprietà dice che per ottemperare a quanto detto dall’ordinanza, serve solamente la demolizione del seminterrato... Secondo i pareri nostri e dell’istruttoria che sta facendo il Comune invece, l’edificio va demolito totalmente.... Per quanto riguarda il Comune, ha interesse a demolire totalmente l’edificio, e riportare lo stato dei luoghi a come erano precedentemente.»

Parentesi n. 2
Mozione approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale:

Comune di San Vincenzo
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 in data 12/03/2012
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Interviene il consigliere comunale BERTINI NICOLA:
Allora, il testo della mozione diventa invita gli uffici competenti a proseguire nell’iter dell’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi con effetto immediato.
Presidente BIAGI MICHELE: Va bene, quindi si porta in votazione la mozione del Forum.
Favorevoli? Forum Centrosinistra per San Vincenzo e Per San Vincenzo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto di quanto emerso durante la discussione e dell’esito della votazione a scrutinio palese che è del seguente tenore: Presenti e Votanti n. 11, favorevoli n. 11;
APPROVA
La mozione del gruppo Forum del Centrosinistra per San Vincenzo, con oggetto: “Attività edilizia presso l’edificio “Torretta” all’interno del recinto dell’Hotel “I Lecci
Detta mozione è allegata al presente provvedimento come parte integrante.
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Nel frattempo i lavori sul cantiere erano ripresi indisturbati finché la magistratura se ne era accorta e aveva sequestrato il cantiere il giorno 7/3/2012.

2.f)  Il giorno 8/3/2012, un giorno esatto (buffo vero?) dopo il sequestro penale dal cantiere avvenuto il 7/3/2012, da parte della magistratura, la proprietà (dopo aver rialzato il piano di campagna, interrando lo scantinato abusivo e coperto di foglie le stradine) comunica di aver concluso la “rimessa in pristino”.

2.g)  Il 15/3/2012 il Responsabile Comunale del Procedimento, Salti esegue il sopraluogo e conclude che la rimessa in pristino (leggasi demolizione) non è avvenuta in quanto il fabbricato “risulta tuttora presente” (e quindi ovviamente non demolito).

2.h) Il 27/3/2012  il RP Salti comunica (con lettera prot. n. 7193 del 27/3/2012 al dirigente Andrea Filippi, al Sindaco, al Corpo Forestale e al Comando Carabinieri) l'esito del suo sopralluogo del 15/3 eseguito assieme al geom. Dell'Aiera. Dal sopralluogo è emerso che l'ordinanza di demolizione non è stata ottemperata in quanto l'edificio non è stato demolito e in particolare il piano interrato eseguito in totale difformità non è stato rimosso, ma è stato occultato. A seguito di quanto accertato, Salti comunica di aver predisposto la necessaria lettera di accertamento di inottemperanza  all'ordinanza di demolizione, a firma del dirigente Filippi, da notificare alla proprietà, indispensabile per rendere esecutiva la procedura di demolizione.
E allega tale lettera (di due pagine, completa anche degli indirizzi dei destinatari, con la sola data e firma in bianco) alla lettera prot. 7193.


Questa lettera non si sa che fine fa, ma in ogni caso, come certifica l'arch. Baggiani,  non risulta mai in seguito firmata, né notificata alla proprietà ................ (???)

2.i)  INSPIEGABILMENTE (rileva infatti uno stupito Baggiani) questa lettera, nonostante costituisse condizione essenziale per l’acquisizione del bene al patrimonio comunale, pur redatta, non sembra essere MAI STATA NOTIFICATA alla proprietà con conseguente vanificazione dell'acquisizione, ormai non più opponibile, del fabbricato al patrimonio comunale ................ (???)

2.k)  In compenso, visto che il Comune, dopo ben cinque mesi dall’accertata inottemperanza all’ordinanza, misteriosamente continua a restare inerte, la proprietà pensa bene di presentare il 27/8/2012 un accertamento di conformità per piccole difformità, palizzata in legno, e sanatoria strada, (la taverna nello scantinato, col rialzamento del piano di campagna è infatti ormai “sparita”). 

Conclusione dell’arch. Baggiani
Dal momento che il verbale di inottemperanza all’ordinanza (non impugnata e quindi definitiva) di demolizione non è mai stato notificato (notifica che avrebbe comportato l’acquisizione del fabbricato al patrimonio comunale e la successiva demolizione) L’edificio è rimasto legittimamente nel possesso della proprietà che ha quindi potuto legittimamente presentare la sanatoria che quindi ora deve essere esaminata e, visto che gli abusi essenziali sono spariti o mascherati, probabilmente dovrà (previo naturalmente l'ottenimento di tutti gli opportuni pareri) essere accolta.
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Evviva! Certo quella mancata notifica è parecchio curiosa, e parecchio, parecchio provvidenziale. Una vera manna.
Qui termina la relazione dell’arch. Baggiani, ma la storia non è mica finita qui. Tutt’altro.

Infatti, come già detto, la proprietà che rimessa in pista dalla mancata notifica del preavviso di confisca e demolizione già predisposto da Salti il 23/7/2012, ma rimasto forse nel solito cassetto dell’Ufficio, aveva presentato di volata in data 27/8/2012 la domanda di sanatoria. Dal momento però che il Comune, dove nessuno voleva toccare, neanche con un dito, quella pratica, non rispondeva, la proprietà propone ricorso al TAR della Toscana contro il silenzio rifiuto del Comune.
Il ricorso è difettoso, ma il Comune, normalmente agguerritissimo con l’avvocato Grassi,  questa volta non si costituisce, e mette forse nel cassetto anche questo ricorso, tanto che lo stesso TAR, piuttosto stupito di questa inedita circostanza, è costretto a rilevare “d’ufficio” il ritardo insanabile della presentazione del ricorso della proprietà, prima con Ordinanza del 22/9/2015 e quindi, vista l’assenza di memorie delle parti, a rigettare il ricorso dichiarandolo irricevibile per tardività, con sentenza depositata il 12/11/2015

A questo punto il Comune, rimesso in corsa dal TAR, che fa? Ma niente, naturalmente.
Nel frattempo la proprietà, subodorato che al TAR sarebbe finita male,  in data 26/10/2015 aveva già ripresentato da capo, imperterrita,  l'ennesima richiesta di sanatoria, facendo capire al Comune  che questa volta il loro avvocato ha imparato la lezione e che in caso di nuovo silenzio rifiuto ricorrerà al TAR nei termini giusti.

Allora il Comune, stressatissimo, abbandona la tattica del silenzio e si arrende senza condizioni riportando (pur non avendo alcun obbligo di farlo) la pratica in commissione paesaggistica (dove era stata già respinta con esaurienti motivazioni nella seduta del 14 dicembre 2011, decisioni n. 5 e 6 divenute definitive) e dove invece ora viene ri-ri-ri-riesaminata e, questa volta, entusiasticamente approvata per acclamazione il 29.10.2015 con questa splendida motivazione "preso atto che l'intervento e' stato realizzato su un'area già da tempo compromessa da fabbricati ed opere in c.a. di contenimento del terreno;ritenuto che il fabbricato in esame non abbia aggravato la qualita' dell'ambiente e del paesaggio ante operam;ritenuto inoltre che la traslazione del volume fuori terra realizzata non abbia modificato l'impatto complessivo dell'edificio sul paesaggio rispetto a quanto a suo tempo autorizzato;si esprime parere favorevole"
Cioè traducendo in parole comprensibili: preso atto che il luogo (prima duna) faceva già schifo prima e che l'innalzamento realizzato del volume risulta completamente ininfluente sull'impatto visivo (tesi questa del tutto innovativa) si esprime parere favorevole.
Lo stesso fa la Soprintendenza di Pisa, in data 24/11/2015, complimentandosi per la qualità sopraffina del progetto di sanatoria.

Con determina n. 207 del 14/3/2016 firmata dal segretario comunale (tutto l'ufficio tecnico e  urbanistica è difatti ancora in castissima e illibata astensione) viene comminata, per l'abuso paesaggistico, la draconiana condanna al pagamento di €. 516,46. In unica soluzione. Veramente spietati!

E finalmente in data 2/8/2016, finalmente è stato rilasciato con una cerimonia solenne in Comune, il sospirato Permesso in Sanatoria (PRO/C/2016/17) su di un fabbricato nei confronti del quale:
1) Erano già state recisamente respinte due richieste di autorizzazione paesaggistica postuma. Dinieghi che erano divenuti definitivi per mancato ricorso da parte della proprietà.
2) Era stata approvata dal Consiglio Comunale, all'unanimità una mozione che sollecitava l'Ufficio a uscire dal suo torpore e a provvedere alla demolizione e alla rimessa in pristino dei luoghi.

3) Pare sia tuttora pendente e valida un’ ordinanza di demolizione, divenuta definitiva per mancata opposizione e ricorso da parte della proprietà.

Menomale. Tutto è bene quello che finisce bene.
Nel complesso una vicenda che definire buffa è riduttivo e nella quale il protagonista indiscusso è senza alcun dubbio “il cassetto



Per chi volesse abbeverarsi direttamente alle fonti della conoscenza:


Ordinanza n. 283/2011 di rimessa in pristino-demolizione (in vigore da 4 anni, ma ignorata e ineseguita)
Sentenza TAR della Toscana
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=K36IVUDI6OC7YCF4ZGUZJ5IDKE&q

Determina di incarico all'arch. Baggiani (dopo 6 "astensioni" di dirigenti e funzionari)
http://159.213.113.213:8080/jattiwebsanvincenzo/AttiPubblicazioni?servizio=Allegato&idDocumentale=43128

Interessanti risposte a Bertini, dell'assessore Bandini (CC del 23.1.2012)
http://159.213.113.213:8080/jattiwebsanvincenzo/AttiPubblicazioni?servizio=Allegato&idDocumentale=22241


Per la serie: Seppelliscili di pratiche e di pareri di illustri e notulisti giuristi e vedrai che prima o poi l'ordinanza di demolizione evaporerà come neve al sole. 




domenica 20 dicembre 2015

Quando il troppo amore provoca solo danni


Il paradosso del Comune di San Vincenzo che per voler favorire a tutti i costi i suoi figli prediletti, negli ultimi anni,  ha fatto loro un sacco di danni. E che danni!

Dopo decenni nei quali tutto era sempre filato liscio grazie all’impossibilità pratica per i cittadini di conoscere preventivamente e in tempo utile gli atti del Comune, negli ultimi anni, con l’obbligo di pubblicità degli atti e la facilità della loro diffusione e condivisione, grazie ad internet, quei provvedimenti del Comune che prevedevano un evidente vantaggio per alcuni e un evidente danno per la comunità, sono stati pubblicamente avversati da molti cittadini, controllati, contestati e spesso anche impugnati di fronte all’autorità giudiziaria.

Il Comune, abituato a decenni di agevole navigazione sull’olio, non ha capito che questa nuova situazione imponeva sia una nuova trasparenza ed equità nelle scelte urbanistiche, che un ben altro rigore nelle procedure. Ha invece continuato coi vecchi metodi e così di fronte alle numerose e puntuali contestazioni sono emerse ogni volta le enormi inadeguatezze tecniche e procedurali che, nonostante le testarde difese d’ufficio, hanno poi condotto varie pratiche a sbattere contro un muro, coi privati intestatari che, nonostante o anzi meglio, proprio a causa dell’appoggio e della difesa del comune, si sono ritrovati a fare i conti con danni anche notevolissimi.

Ripercorriamo qualcuna di queste recenti pratiche finite male.




lunedì 7 dicembre 2015

Piazze del Porto. Hanno rialzato un chilometro di ringhiere, ma queste sono fuori legge come prima.

COLLAUDO INFINITO DEL PORTO
Va in scena la farsa delle ringhiere.
Solo i più giovani fra noi potranno vedere il porto collaudato.
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Nel consiglio Comunale del  30/10/2015 (delibera n. 95/2015)
L'assessore Antonio Russo, rispondendo a una mozione di AS sui corrimano pericolosi  del cosidetto “anfiteatro” sotto alla Torre, ha comunicato questa stupefacente notizia:
...«Visto che per il porto c’è appunto un COLLAUDO in corso che è costituito da un gruppo di collaudatori di tre ingegneri: Verzone, Niccolai e Antonelli che ho incontrato anche recentemente e che STANNO CERCANDO DI STRINGERE I TEMPI per finire il collaudo.»
In effetti tutta questa furia dei collaudatori per cercare di concludere il collaudo prima che scocchi il SESTO anno dal conferimento dell’incarico è davvero incredibie.
Pare che qualche collaudatore cominci a temere di non fare a tempo a concludere questo secolare collaudo entro l’arco temporale della propria vita terrena. E ciò, viste le mega parcelle in ballo, sarebbe una vera disdetta.
Ma Russo ha comunicato anche altro:
...«Se avete fatto caso, i PARAPETTI delle piazze, specialmente quelli della piazza a Sud, sono stati RIALZATI DI POCHI CENTIMETRI perché, come si dice appunto anche nel decreto ministeriale 236, l’altezza minima deve essere un metro. Quelli non erano un metro ma erano 96 centimetri, mi pare. 4 centimetri..Però i collaudatori hanno prescritto che per il collaudo deve essere un metro e quindi sono stati rialzati a un metro.»...
Quindi a cinque anni e mezzo dall’inaugurazione, si sta proseguendo (con calma) a correggere i difetti che rendono le piazze inagibili e incollaudabili. Rifacimento di intere scalinate, posa in opera di innumerevoli, ringhiere mancanti, rifacimento di contropendenze, demolizione di cumuli di sassi avvolti in reti metalliche taglienti, ora innalzamento di ringhiere basse.
Tutti questi difetti (e moltissimi altri pressoché irrimediabili) erano stati puntualmente elencati e segnalati nel post qui del 17 agosto 2010. Per correggere circa un terzo scarso di quei difetti ci sono voluti più di cinque anni. Se tanto mi da tanto, mi sa che per il collaudo si dovrà aspettare come minimo il 2025.
Però da quanto detto da Russo, emerge perlomeno un dato certo. I collaudatori, dopo cinque anni di ricerche e pareri legali, si sono finalmente resi conto che in quelle piazze pubbliche trovano applicazione i disposti del DM Ministero Lavori Pubblici 14/6/1989 n. 236.
Quindi il recentissimo rialzamento di un chilometro di ringhiere dai 96-97-98 cm. di altezza ai 100 cm. di legge, è stato un lavoro doveroso e indispensabile ai fini del collaudo.
Bene, ma il DM, all'art. 8.1.8 (Balconi e terrazze) non parla solo dell'altezza minima delle ringhiere, ma anche dei varchi massimi ammissibili all'interno di un parapetto.



Non sono ammessi cioè varchi superiori ai dieci centimetri di ampiezza, che lascino passare una sfera di 10 cm. di diametro. Si da il caso invece che, sia in alto che in basso, la quasi totalità delle ringhiere presenti due varchi andanti di 12-13 cm. che sono attraversabili da sfere con diametri ben maggiori di 10 cm. In pratica ci può passare anche un bimbo piccolo.
E quindi?
Quindi siamo da capo. Quelle ringhiere sono tuttora incollaudabili. Pericolose e abbondantemente fuori norma. Ovviamente, come ampiamente documentato, nelle piazze ci sono moltissime altre opere irregolari che confliggono palesemente col DM 236 e non solo, ma queste delle ringhiere con i 10 cm. citati espressamente dalla norma, sono indubitabili e a prova di qualsiasi anche ardita interpretazione.
Quindi cari ingegneri Verzone, Niccolai e Antonelli, forza e coraggio, vi tocca di prescrivere l'esecuzione anche di questo lavoro di rimedio.
Certo che il progettista delle ringhiere (perché sono state progettate, eh) doveva rispettare due sole norme di legge: quella del metro di altezza e quella dei varchi non superiori a 10 cm. Bene è riuscito a padellarle tutte e due. Neanche a farlo apposta.
Varco alto delle ringhiere di 12 cm. Superiore al massimo di 10 cm. Non collaudabile.

Varco basso delle ringhiere di 12 cm. Superiore al massimo di 10 cm. Non collaudabile e in effetti pericoloso (bambino)

Il rialzamento appena eseguito su un chilometro di ringhiere. Una tavoletta andante inserita sotto al corrimano.

lunedì 30 novembre 2015

Il Nuovo Piano Strutturale vieta anche un solo metro di nuova concessione balneare. Non solo a sud del Botro ai Marmi, ma ovunque.



PIANO STRUTTURALE approvato e vigente.
(comprensivo della inutile furbata, inserita all’ultimo secondo, del Botro ai Marmi):
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ART. 31- Il sub sistema ambientale della duna e della spiaggia.
OBIETTIVI del piano - Gli obiettivi strategici del PS per il sub-sistema ambientale Pds sono:
i) Il mantenimento del regime di libera fruizione della spiaggia e dell’arenile;
INDIRIZZI E PRESCRIZIONI per il Regolamento Urbanistico/Piano Operativo.
- L’arenile e la spiaggia dovranno rimanere ad uso pubblico, libero ed indifferenziato. Dovrà essere vietato il rilascio di nuove concessioni demaniali a Sud del Botro ai Marmi; 
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Allora, cosa significano in italiano classico queste norme? Non è difficile.
Il concetto che esce dalla norma è chiarissimo e ribadito per ben due volte (sia fra gli obbiettivi che fra le prescrizioni) con parole diverse, ma con significato identico e non equivocabile:
1) Deve essere MANTENUTO il regime di LIBERA FRUIZIONE della spiaggia e dell’arenile.
2) L’arenile e la spiaggia dovranno RIMANERE ad USO PUBBLICO, LIBERO ED INDIFFERENZIATO.
A quali spiagge si riferisce la norma? Ovviamente, in mancanza di esclusioni, a tutte quelle del Comune. Altrettando ovviamente a tutte quelle, alla data di approvazione del PS, ancora LIBERE. 
Infatti non si prescrive di rendere “ad uso pubblico libero e indifferenziato” anche quelle già in concessione, ma di “RIMANERE” e “MANTENERE” quelle attualmente ancora libere. Queste però sì, e TUTTE, senza alcun eccezione e senza alcun dubbio.
Ma la furbatina agostana del Botro ai Marmi che incidenza assume? Molto semplice: NESSUNA.
Infatti la norma:
* Prima stabilisce senza alcun possibile equivoco che tutte le spiagge del comune (salvo ovviamente quelle in concessione, già non più libere) dovranno essere MANTENUTE e RIMANERE libere, e quindi per inderogabile necessità ermeneutica e logica - TUTTE le spiagge libere esistenti da MANTENERE - non potranno ovviamente essere date in concessione rendendole, contro la norma, “non più libere”.
* Poi aggiunge che dovrà essere vietato il rilascio di nuove concessioni demaniali a Sud del Botro ai Marmi. 
Ma questa aggiunta è del tutto PLEONASTICA. Infatti la norma, in ben due punti, aveva già stabilito che su tutte le attuali spiagge libere di tutto il comune non si poteva rilasciare alcuna nuova Concessione (dovranno RIMANERE ad USO PUBBLICO, LIBERO ED INDIFFERENZIATO (a sud, a nord, a est e ad ovest)) e quindi ovviamente anche a sud del Botro ai Marmi.
Quindi quest’aggiunta è del tutto superflua, pleonastica e priva di alcun significato pratico. 
La cosa è del tutto evidente, ma il comune può sempre chiedere un parere legale allo studio Gracili che evidentemente, data la furia e il periodo agostano, non era stato su questa aggiunta interpellato.
Luisa, ma anche Piera non potranno che confermarvi la palese inutilità di quell’aggiunta.
Quindi, occhio, sia con ampliamenti delle concessioni esistenti che anche con la nuova concessione della dog beach. Sarebbero tutte illegittime e irregolari. Poi, fate vobis.

sabato 14 novembre 2015

Lago di Rimigliano redivivo



29 ottobre 2015
Guarda chi si rivede!
Ancora tu, ma non dovevamo vederci più?











SCUOLE INNOVATIVE - Bando milionario purtroppo sfumato




SCUOLE INNOVATIVE - I RISULTATI definitivi
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Visto che il Comune tace. Visto che i giornali tacciono. Visto che tutto internet tace. Visto che a nessuno pare interessi sapere come è andata a finire la faccenda dei 18 milioni di euro disponibili in Toscana per le scuole innovative, fornisco di seguito i risultati.
La regione ha ammesso al finanziamento 3 progetti arrivati in quest'ordine:
1) Follonica ..... 10,0 milioni
2) Lucca............. 2,4 milioni
3) Poggibonsi..... 5,5 milioni
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San Vincenzo è stato escluso dalla graduatoria con la seguente motivazione:

«Il progetto è risultato in contrasto col Punto 4 (Allegato A, D. n. 4039/2015)

Nella richiesta è infatti presente anche un micronido ed un nido» la cui presenza il bando regionale avvisava che sarebbe stata causa di esclusione.
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Peccato, si poteva e si doveva lasciarli fuori.




I Non ammessi

CODICI COMPORTAMENTALI e DIRITTI FONDAMENTALI

SUL “CODICE COMPORTAMENTALE” DEI COMUNI
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La liceità delle critiche, anche feroci e anche pubbliche, dei lavoratori e degli attivisti sindacali nei confronti del datore di lavoro (anche Ente pubblico) trovano la loro giustificazione normativa nel comma 1 dell’art. 51 del codice penale, ossia nell’esercizio di un diritto, che a sua volta richiama la generica libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 della Costituzione e la specifica libertà di opinione dell’art. 1 dello Statuto dei lavoratori, legge 300/70.
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ART. 51 CODICE PENALE
«L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità. » (eventualmente prevista da qualunque altra norma contraria. Figuriamoci da un codice di condotta...)
ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE
«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.» (diritto esercitabile senza alcuna possibilità di prevederne la punibilità)
L. N. 300/70 – STATUTO DEI LAVORATORI
Della libertà e dignità del lavoratore - Art. 1. - Libertà di opinione.
«I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.» (Non certo dei codici di comportamento comunali che hanno dignità alquanto inferiore alla Costituzione)
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Quindi, CRITICARE L’AMMINISTRAZIONE ANCHE IN MODO FEROCE, ma senza diffamare (vedi cod. penale), senza offendere (vedi cod. penale), senza insubordinarsi o incitare all’insubordinazione altri dipendenti, è un atteggiamento lecito, protetto dalla leggi e dalla Costituzione e non sanzionabile da alcun Codice di condotta che, se ne prevedesse la proibizione, sarebbe, sul punto, illegittimo e direttamente disapplicabile.
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Al di là della Costituzione e della Legge che escludono in modo CATEGORICO che qualcuno possa essere punito per avere esercitato il suo diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, qui in gioco ci sono due interessi:
1) Da una parte, Il diritto costituzionale a manifestare liberamente, sempre e dovunque, il proprio pensiero con ogni mezzo, compreso ovviamente i social network. Ovviamente senza offendere, diffamare, parlare abusivamente a nome e per conto di, creare allarme con false informazioni e, in genere, semplicemente senza violare la legge.
Diritto sancito espressamente dalla Costituzione e dalle leggi.

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2) Dall’altra parte, Il divieto di un “supposto” indefinito e indefinibile “danneggiamento dell’immagine” dell’Ente pubblico che può inevitabilmente tradursi (dal momento che qualsiasi critica motivata può danneggiare l’immagine dell’ Ente pubblico) in un generalizzato “divieto di critica” (specie se fondata) del Comune, dei suoi dipendenti e dei suoi amministratori.
Divieto sancito da un codice di comportamento scritto da qualche oscuro burocrate comunale e da una letterina del sindaco ai dipendenti comunali.
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Secondo voi quale di questi due interessi COLLIDENTI fra LORO merita di essere tutelato con ogni forza da qualsiasi cittadino che abbia a cuore le libertà fondamentali?
1) La LIBERTA’ di pensiero e di parola
oppure
2) il DIVIETdi rischiare di eventualmente offuscare l’immagine di un Comune?

Secondo voi qualsiasi persona raziocinante e democratica, o, in seconda istanza, qualsiasi giudice, cosa sceglierà?

foto di Rimigliano San Vincenzo.


Slideshow di Rimigliano

Un piccolo slideshow per ricordarsi cos'è Rimigliano e cosa potremmo perdere.

domenica 2 agosto 2015

NESSUNA RAGIONE AL MONDO



NESSUNA RAGIONE AL MONDO

E’ il mattino presto di una limpida giornata di fine marzo.
Ho appena parcheggiato lungo la Principessa deserta e sto attraversando il parco, verso il mare. Nell'ultimo tratto di cammino ecco riappare il bosco naturale. Il sentiero che porta al mare si è già riempito della nuova vegetazione ricresciuta nei mesi di abbandono invernale e bisogna farsi strada fra i rami recenti.
Mi affaccio sulla spiaggia.
La bruma mattutina nasconde alla vista le case lontane di San Vincenzo. A sud, sulla cima del colle, in lontananza, s’intravede fra i boschi la torre di Populonia, sfiorata dai primi raggi di un pallido sole. Il mare borbotta quieto e la riva lunghissima, maestosa e deserta è ricoperta dai resti delle mareggiate invernali. D'intorno a perdita d’occhio lo stesso spettacolo senza tempo che ogni volta mi rapisce.

Lo stesso spettacolo contemplato nel febbraio del 7 d.c. dal console Quinto Cecilio Metello, accampato per la notte, con le sue legioni, lungo il Borro dei Prigioni, durante il suo viaggio verso la Gallia, dove qualche mese dopo avrebbe trovato la morte sconfitto dai Cimbri.

Il medesimo spettacolo che alla fine di giugno del 1526 si presentò agli occhi del pirata saraceno Khair-ad-din, il Barbarossa, sbarcato sulla piaggia di Rimigliano per riparare le sue galee danneggiate nello scontro di pochi giorni prima con la flottiglia di Andrea Doria.

L’identico spettacolo che apparve anche ad Elisa Bonaparte, la mattina del 22 febbraio 1805 quando diretta a Piombino, in occasione della sosta alla Casetta dei cavalleggeri, volle affacciarsi a vedere il mare che aveva intravisto attraverso i pochi varchi della fittissima macchia, percorrendo la strada della Principessa appena per lei realizzata.

Lo stesso spettacolo che nell’agosto del 1929, durante le manovre navali dell’Alto Tirreno, Mussolini e Vittorio Emanuele II intravidero dalla spiaggia della Torraccia, contemplando verso nord i lunghissimi otto chilometri di spiaggia deserta e di bosco ininterrotto (erano ancora otto chilometri, fino al Renaione, e deserti anche in agosto) della costa selvaggia di Rimigliano.

Questo luogo meraviglioso e intatto da millenni è visitabile da chiunque, liberamente e senza limiti, con l’unico impegno di due minuti e mezzo di cammino. Caso pressoché unico e irripetibile. Il tesoro inestimabile di San Vincenzo.
Qui si può godere gratuitamente del lusso indicibile di lasciare che la nostra mente possa perdersi in un mondo ancora vergine, dove i segni del tempo e dell’uomo sono del tutto assenti, in un ambiente e in un paesaggio che odorano di eternità, dove la nostra vita, al confronto, appare così breve ed effimera, ma anche così meritevole di essere vissuta, se siamo in grado di abbandonarci a quello spettacolo e di godere di quelle sensazioni.

NESSUNA RAGIONE AL MONDO può giustificare che questo luogo magico, rimasto miracolosamente vergine, venga profanato da qualsiasi altra opera dell’uomo.
Nessuna idea di progresso, di sviluppo, di miglioramento, giustificherebbe un tale insensato delitto. Solo la completa assenza di qualsiasi visibile intervento da parte dell’uomo può conservare anche per i nostri discendenti quella magia miracolosa, unica e senza prezzo.









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