sabato 29 giugno 2013

Chi firmerà il primo permesso edilizio di Rimigliano? - Il geom- Filippi ci stupirà nuovamente ?


geom Filippi : ....... Stupiscici ancora !



Finalmente, dopo l’ottenimento del permesso paesaggistico da parte di Soprintendenza e Commissione paesaggistica, ieri (28 giugno 2013) è stato presentato dalla Rimigliano srl la richiesta di rilascio del permesso di costruzione per la ristrutturazione e sostituzione edilizia da eseguire nel podere delle Chiusacce.

Vedremo quindi a breve come farà il dirigente dell'edilizia privata: Filippi ad attestare la correttezza della sostituzione di alcuni incertissimi volumi di non-fabbricati e di alcuni fabbricati di epoca incerta e privi di autorizzazione edilizia, con  solidissimi volumi di nuove villette di lusso.

Infatti l’art. 5 del Regolamento Urbanistico, definitivamente modificato in collaborazione con lo studio Gracili (determina n. 592 del 23.10.2012, per una spesa di € 7.078,50) ancorché pesantemente ed a carissimo prezzo, manomesso, presenta tuttavia ancora almeno 3 ostacoli di non poco conto che comportano grossissimi rischi per chi li vorrà saltare con troppa disinvoltura.
Infatti anche secondo il nuovo art. 5 (riportato in calce), sono recuperabili a Rimigliano, solo e unicamente:
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1) "Edifici"
2) Realizzati anteriormente al 1.9.1967 (dietro dimostrazione di atti e documenti)
3) Non successivamente modificati rispetto allo stato originario ante 1967 (dietro dimostrazione di atti e documenti)
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Quindi
1) Bisogna che qualcuno dimostri che una fagianaia od una concimaia è un  “edificio(non un manufatto, ma un "edificio")
2) Ci devono essere documenti e atti (non chiacchiere o testimonianze) che dimostrino l’esistenza prima del 1967
3) Ci devono essere documenti e atti (ambedue, sia documenti, sia  atti) che dimostrino qual’era l’esatta consistenza dell’edificio prima del 1967 e che tale esatta consistenza corrisponde alla consistenza attuale.
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Facile ?..... Mica tanto !
1) "Edifici" ..... non semplici manufatti, ma veri e propri edifici (in nota 1 - vedi significato). Forse il vocabolo non è particolarmente felice per poterlo applicare a una fagianaia, vero? Sarebbe un'interpretazione della norma errata e tendenziosa. 
2) "Dimostrazione da ulteriori atti e documenti"
Debbono esistere non solo documenti, ma anche veri e propri "atti"  (cioé: scritture che producono effetti giuridici, documenti con valore legale) che dimostrino l'esistenza prima del 1967. Certo che quella "e" è proprio fastidiosa. A pensarci era meglio una "o", ma ormai .....
vediamo quali "atti" salteranno fuori. Ma se non saltano fuori, diventa dura...
3) Debbono esistere non solo "documenti", ma anche veri e propri "atti" che dimostrino che la consistenza prima del 1967 è identica a quella attuale. C'è un solo atto che può dimostrare questo, e cioè la planimetria catastale 1:200 presentata in Catasto prima del 1967 e conforme allo stato attuale. Mumble mumble ............ La vedo dura. E allora? che ci si può inventare?
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Ricordiamoci però che i voli pindarici interpretativi (estensivi o analogici) in materia di norme speciali (quali le norme urbanistiche)  non sono ammessi.
Quindi siamo tutti curiosissimi di vedere come andrà a finire.
Nel bilancio preventivo quanti fondi sono stati accantonati per le spese legali?
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Una cosa però è certa.
Finora le innumerevoli irregolarità e forzature che hanno costellato l'iter della variante di Rimigliano, non hanno ancora comportato alcuna conseguenza pratica, anche per i clamorosi ritardi provocati proprio dai pasticci comunali.
Ora, invece, con il rilascio del permesso di costruzione, gli effetti pratici di decisioni e interpretazioni sbagliate ci saranno e potranno essere pesanti, molto pesanti. 
Quindi, occhio alla penna.
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Qui sotto l'art. 5 del R.U. di San Vincenzo nella versione  Filippi quater - Gracili bis (definitiva e VIGENTE) 
variante approvata con delibera CC  n. 32/2013 del 6/5/2013 - (qui allegato alla delibera)
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Art. 5 - Validità norme regolamentari precedenti
Le norme del presente Regolamento Urbanistico prevalgono sulle norme di atti Comunali preesistenti in materia di edilizia e gestione del territorio.
“In caso di non corrispondenza, tra le norme del Regolamento Urbanistico e del Regolamento Edilizio prevale quanto prescritto dal Regolamento Urbanistico;” 
Per gli edifici esistenti nei Sistemi ambientali ed insediativi del territorio Comunale, realizzati prima del 1° settembre 1967, difformi dal progetto esistente agli atti comunali, la conformità urbanistica ed edilizia dei medesimi è attestata dal certificato di abilitabilità (ove questo dichiari la conformità al progetto approvato) e dall’accatastamento dello stesso conformemente allo stato attuale di data coeva con la realizzazione originaria,  purchè non siano intervenuti prima della data di approvazione delle presenti norme, provvedimenti per la riduzione in pristino della difformità.
“Nel caso di edifici esistenti, per le quali (nota 2) non sia presente agli atti nessuna pratica edilizia, l’ammissibilità degli interventi previsti per gli stessi, è subordinata alla dimostrazione che la loro realizzazione sia stata effettuata antecedentemente alla data del 13.09.1949 se all’interno del Sistema Insediativo o alla data del 01.09.1967 se al di fuori di esso, da ulteriori atti e documenti che attestino come lo stato attuale corrisponda a quello esistente alle date sopra indicate.” 
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Norma del R.U. di San Vincenzo modificata, come da estratto dell'allegato alla delibera di CC n. 32 del 6/5/2013
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Solo le modifiche  rosso-blu di cui sopra sono costate €. 7.078,50 
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Nota 1 - Definizione di EDIFICIO

DIZIONARIO DEVOTO-OLI
EDIFICIO
Costruzione architettonica perlopiù in muratura destinata a sede di attività umane o ad abitazione
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CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 23 LUGLIO 1960, N.1820
DEFINIZIONI IN MATERIA DI COSTRUZIONI EDILIZIE
Come è noto, in materia di costruzioni edilizie mancano finora criteri generali ed ufficiali per la determinazione delle definizioni più sovente e largamente adoperate.
Attualmente nelle varie regioni italiane sono in uso criteri notevolmente diversi e tale diversità terminologica, dà frequentemente luogo a gravi malintesi, sia all'interno che nei rapporti con gli altri Stati.
Per ovviare a tali inconvenienti, in sede internazionale gli organi della commissione economica per l'Europa hanno già adottato un testo concernente le definizioni più ricorrenti nel settore delle costruzioni, ed al quale in Italia si richiama, in sostanza, l'istituto centrale di statistica per i suoi rilevamenti sull'edilizia.
Tenuto conto degli studi compiuti in sede internazionale e sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, sono state predisposte le unite norme relative alle principali definizioni che devono esser impiegate col significato loro conferito, nelle perizie, nei rilevamenti statistici, nella corrispondenza ed, in genere, in tutti gli atti comunque concernenti la materia delle costruzioni edilizie e che devono essere osservate da tutti gli uffici che operano nel settore dell'edilizia.
Le definizioni riguardano i concetti di fabbricato, di fabbricato residenziale, di appartamento, di vano, di stanza, di vano accessorio, di superficie, di volume, e precisano le più importanti fasi dei lavori nonché alcune categorie di attività edilizie.
Si impegna particolarmente la responsabilità dei funzionari perché curino la rigorosa esatta applicazione delle norme, delle quali d'altronde, non può sfuggire l'utilità che esse offrono ai fini della chiarezza terminologica e della univocità di interpretazione sia nell'ambito strettamente tecnico che in quello economico e fiscale.
PRINCIPALI DEFINIZIONI IN MATERIA DI
COSTRUZIONI EDILIZIE
A - DEFINIZIONE DI FABBRICATO E DI FABBRICATO RESIDENZIALE
Per fabbricato o EDIFICIO si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto; che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome.

Per fabbricato o edificio residenziale si intende quel fabbricato urbano o rurale, destinato per la maggior parte (cioè il più della cubatura) ad uso di abitazione.
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Nota 2
Art. 5 - ..... Edifici esistenti, per le quali ......
L'errore analfabetico è significativo e deriva evidentemente da una precedente formulazione nella quale si era tentato di inserire il termine femminile di costruzione, giudicato più adatto ad essere applicato alle fagianaie in rete metallica. Infatti si potrebbe chiamare costruzione, anche una casetta giocattolo fatta con il LEGO.
Poi qualcuno deve avere fatto confusione ed il termine edificio è rientrato per errore.
Però ormai il termine è quello e significa, sì costruzione, ma coperta, e con fondamenta e tetto
Niente che possa essere apparentato ad una fagianaia in rete da polli, senza fondazioni, senza pareti e senza tetto.




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