domenica 12 agosto 2012

Pubblicata sul BURT la norma taroccata per condonare gratis le fagianaie di Rimigliano. Ma non basterà.

E' stata pubblicata l'8 agosto sul BURT (c'è tempo fino al 7 ottobre per presentare le osservazioni), la scandalosa delibera con la quale una norma già illegittima del Regolamento Urbanistico di San Vincenzo, è stata modificata "ad Rimiglianum" rendendola scopertamente ridicola, oltre che in palese contrasto con il testo Unico nazionale e con la legge regionale toscana.
Stanno infatti già partendo nei confronti del Comune le richieste di risarcimento di coloro che negli anni passati hanno pagato sanzioni salatissime (decine e decine di migliaia di euro) per sanare lavori eseguiti su immobili ante 1967 e che ora, con questo taroccamento della norma avrebbero invece potuto ottenere la sanatoria "a gratis".
Tuttavia, ammesso che la Regione permetta la sopravvivenza di una tale improponibile e scandalosa norma, anche un suo eventuale consolidamento, non sarà comunque sufficiente a permettere la sanatoria gratuita degli immobili fantasma di Rimigliano. Quantomeno senza poi che i tecnici e i funzionari pubblici eventualmente coinvolti nell'operazione debbano pagare un pesantissimo dazio penale e patrimoniale. 
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Norma Taroccata con delibera di CC n. 57 del 26 giugno 2012 (vedi qui) , (con le contestazioni di Bertini e le non risposte di Biagi, Bandini e Filippi.)

trasformando astutamente una e in un e/o, prendendo spunto da una congiunzione contenuta in una osservazione del 2006, ma senza volutamente precisare quanto specificato nella narrativa della stessa osservazione (accatastamento COEVO ed a CATASTO FABBRICATI)
Vedi osservazione Cristiani in calce (1)

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Regolamento urbanistico - Art 5.
"Per gli edifici esistenti nei Sistemi ambientali ed insediativi del territorio Comunale, realizzati prima del 1° settembre 1967, ancorché difformi dal progetto esistente agli atti comunali, la conformità urbanistica ed edilizia è attestata dal certificato di abilitabilità (ove questo dichiari la conformità al progetto approvato) e/o dall’accatastamento dello stesso conformemente allo stato attuale, qualora non sia presente nessuna pratica. Tale conformità non è considerata nel caso in cui siano intervenuti provvedimenti per la riduzione in pristino della difformità."
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Qualche oppositore, particolarmente maligno, sostiene che la motivazione di questa sottile e astuta modifica potrebbe essere quella di facilitare un'interpretazione illecita  della norma stessa, in modo da permettere una sanatoria facile e gratuita degli immobili fantasma di Rimigliano.
L'esempio che viene fatto dai maligni oppositori è il seguente:
Fagianaia di 700 mq in prossimità della via del Lago. (un'accrocchio fra i tanti esistenti a Rimigliano, per oltre tremila mq. di superficie complessiva)
Alcune fagianaie di Rimigliano
1) L’oggetto (ci rifiutiamo di definire "immobile" una fagianaia in rete da polli) non compare sicuramente nelle foto aeree del 1954, Nelle foto aeree del 1978 il luogo è stato coperto da alberi e non è possibile rilevare alcunché. Non esistono ovviamente pratiche edilizie, non esistono ovviamente abitabilità, non esistono ovviamente accatastamenti all'urbano.
2) In altre parole, si tratta di un oggetto quasi sicuramente realizzato negli anni 70, completamente rifatto ed ampliato negli anni 90, privo di qualsiasi documentazione urbanistica e catastale e surrettiziamente denunciato, senza planimetria rappresentativa e senza indicazione della superficie, assieme al terreno circostante, come "fabbricato rurale con corte" !!!, nel 2004.
3) Quindi, secondo l’art. 5 del regolamento urbanistico (anche nella versione taroccata del luglio 2012) non sarebbe in alcun modo possibile poter dichiarare la conformità urbanistica ed edilizia di quell’oggetto di 700 mq.
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Si ipotizza tuttavia che qualche mente creativa del Comune intenderebbe interpretare la nuova norma taroccata nel senso che:
* Qualsiasi edificio, accrocchio, od oggetto abusivo rinvenuto nel Comune di San Vincenzo, può essere dichiarato URBANISTICAMENTE CONFORME, purché almeno un tizio vivente dichiari che all'incirca in quel posto c'era già qualcosa, prima del settembre 1967, e purché un qualsiasi geometra riesca, in qualche modo, ad accatastarlo, anche oggi.
Secondo la mente creativa del Comune, questa allegra interpretazione sarebbe esattamente quella intesa dal notaio Cristiani nella sua osservazione del 2006. (Il notaio tuttavia smentisce recisamente, rinviando alla lettura di tutta l'osservazione e minacciando querela per diffamazione)
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Pertanto, se la proprietà:
1) Accatastasse oggi questo oggetto (contro la norma catastale che non prevede l’accatastamento di tali oggetti precari), con tanto di inserimento in mappa e planimetria 1:200
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2) Trovasse un vecchio raccoglitore di funghi, o vecchio lavoratore pensionato della tenuta, cui far dichiarare che sì, ricordo di aver intravisto qualcosa che pareva una fagianaia, passando di lì, il primo di aprile del 1967.
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3) la proprietà dichiarasse quindi sul suo onore, che in base al taroccato art. 5 del Regolamento Urbanistico, la fagianaia ha conquistato la conformità urbanistica ed edilizia.
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Sulla base di questi tre documenti:
Il geometra istruttore di turno dell’ufficio edilizia di San Vincenzo (quello che ha pescato la paglia più corta), dovrebbe accettare la certificazione della regolarità urbanistica (gratuita) della fagianaia, in ossequio ad un'interpretazione strampalata ed illogica di un norma folle e illegale, e certificare quindi il pieno diritto di detta fagianaia ad essere trasformata in 700 mq. di edifici in cemento armato.
Dopodiché, naturalmente, dovrebbe costituirsi di volata, alla locale stazione.
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Noi ovviamente non crediamo a queste voci, che appaiono del tutto surreali e prive di fondamento.
Nessun tecnico comunale dotato di una minima capacità raziocinante, potrebbe ridursi a fare una cosa del genere.
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Infatti, il significato della norma di cui all’art 5, ancorché taroccato, è ancora chiaro e non può consentire interpretazioni incredibili e fantasiose. Se ci fossero dubbi, basterebbe rileggersi l’intera osservazione Cristiani (che a questo punto deve necessariamente configurarsi come interpretazione autentica) per fugare ogni dubbio.
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La condizione affinché un fabbricato (realizzato prima del 1967) possa essere ritenuto Conforme è che esista:
A) un certificato di abitabilità (che ne attesti la costruzione ante 1967 e ne dichiari la conformità)
e/o
B) Un accatastamento (che ne attesti la costruzione ante 1967 e ne rappresenti la consistenza geometrica all'epoca)
La congiunzione e/o è infatti comprensibile solo ed esclusivamente se le due condizioni alternative hanno una valenza simile.
Mentre per l’abitabilità (che non può che essere coeva) la sua valenza di attestazione di conformità temporale e di attestazione di conformità geometrica, è perfettamente chiara e comprensibile,

L’ Accatastamento, in alternativa all’abitabilità, acquista queste due valenze, SOLO ed ESCLUSIVAMENTE se, al pari dell’abitabilità, E’ COEVO della Costruzione. Cioè se presentato al Catasto nei termini allora (1967) vigenti (31 gennaio dell’anno successivo alla costruzionee corredato da planimetrie che attestino quanto all’epoca realizzato.
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Solo in questo caso infatti l’Accatastamento può attestare i due requisiti di conformità richiesti (temporale e geometrico) al pari dell’abitabilità.
Un accatastamento presentato negli anni scorsi, o addirittura oggi, infatti, non può ovviamente attestare un bel niente né sull’epoca di costruzione né sulla consistenza e forma del fabbricato al momento della sua realizzazione 40 anni fa.
Fra l’altro l’accatastamento (di cui all'art. 5)  non può che essere inteso come “accatastamento al catasto fabbricati” che è l’unico che preveda la presentazione di planimetrie rappresentative della consistenza dell’immobile.
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Pertanto, concludendo, la norma, anche dopo l’avvenuto taroccamento, non può che essere così interpretata ed applicata, secondo logica e buona fede e, volendo, anche secondo lo spirito dell’osservazione Cristiani:
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Per gli edifici esistenti nei Sistemi ambientali ed insediativi del territorio Comunale, realizzati prima del 1° settembre 1967, ancorché difformi dal progetto esistente agli atti comunali, la conformità urbanistica ed edilizia è attestata dal certificato di abilitabilità dell’edificio (ove questo certificato dichiari la conformità al progetto approvato) e/o dall’accatastamento all’urbano, dello stesso edificio, all’epoca presentato, in data anteriore al 31 gennaio 1968 e con planimetria conforme allo stato attuale, qualora sia stato accertato che non sia presente in Archivio Comunale nessuna pratica relativa a tale edificio. Tale conformità non è considerata nel caso in cui siano intervenuti provvedimenti per la riduzione in pristino della difformità.
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Ogni diversa, più indulgente ed illogica interpretazione della norma non potrebbe che essere dettata da una scandalosa volontà di regalare alla proprietà un condono generalizzato, illegittimo e gratuito, con conseguenti possibili illeciti amministrativi e penali e sicuri danni erariali.
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Conoscendo il rigore ferreo degli amministratori e del dirigente dell’urbanistica, siamo perfettamente certi che certi comportamenti, da alcuni oppositori dell’attuale amministrazione Sanvincenzina, malevolmente ipotizzati, non saranno MAI posti in essere.
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(1)
Interpretazione autentica dell'art. 5 modificato del RU, secondo l'osservazione Cristiani, a suo tempo completamente accolta, e dalla quale il Comune ha tratto la formulazione letterale dello stesso art. 5:

Osservazione del notaio Mauro Cristiani del 31 gennaio 2006 alla variante gestionale del Regolamento urbanistico di San Vincenzo.
Pag.2
In realtà molti di queste difformità accertate a distanza di trenta o più anni costituiscono quasi sempre ipotesi di quelli che possiamo definire abusi apparenti: infatti a fronte di un’apparente difformità fra stato di fatto attuale e progetto approvato in quel lontano periodo, sussistono spesso altri documenti dello stesso periodo (progetto esecutivo, certificato di abitabilità, planimetria e certificato catastale originari) che provano l’esatto contrario
Pag. 3
Una presunzione di irregolarità urbanistica basata soltanto sul raffronto tra progetto di massima originariamente approvato e stato di fatto attuale, può e deve essere facilmente vinta con uno o più degli altri elementi e documenti sopra elencati (progetto esecutivo, planimetrie e certificati catastali risalenti all’epoca della fine lavori, certificato di abitabilità)
Pag.4
In tutti i numerosissimi casi, dove il certificato di abitabilità corrisponde esattamente alle risultanze catastali di quel periodo, a loro volta esattamente corrispondenti allo stato attuale,
Pag.4
Per pretendere oggi una sanatoria “a pagamento” di tali fabbricati, salvo addirittura ordinarne in tutto o in parte la demolizione, il Comune dovrebbe impugnare quel certificato di abitabilità perché falso e quindi revocarlo e disconosce totalmente l’altra prova presuntiva di conformità costituita dalla planimetria catastale e dal certificato dell’epoca…

Più chiaro di cosi:
Planimetrie catastali (quindi a CATASTO FABBRICATI) e dell'epoca (quindi COEVE)

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In attesa degli sviluppi che, crediamo, saranno interessanti, di questa bella vicenda, INVITIAMO tutti i cittadini che in passato abbiano dovuto condonare a pagamento opere eseguite su immobili costruiti fino agli anni sessanta, a chiedere al Comune il risarcimento di tutte le sanzioni inutilmente pagate, degli interessi e dei danni morali, dovuti alla intollerabile e indegna presa in giro a cui sono stati sottoposti.
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DIFFIDIAMO  infine ad ogni Sanvincenzino proprietario di un bosco o di un vecchio giardino con qualche conifera, che avesse la necessità di costruire una casa, per se o per i figli, a NON fare così:
1) Accertarsi, controllando i voli della Regione dagli anni 70 in poi, che la porzione di terreno prescelta risulti in tutte le foto aeree, sempre coperta dagli alberi.
2) Acquistare da qualche venditore di ferrivecchi un buon numero di sostegni ad arco da serre e di relativi traversi. Più sono storti e arrugginiti e meglio è.
3) Nel luogo prescelto, sotto gli alberi,  mettere in opera alla meglio i ferri della serra, appena piantati nel terreno o semplicemente appoggiati e bloccarli fra loro con i traversi. (tempo necessario per 100 mq: circa 3 ore)
4) Ricopra i ferri con rete da polli o da fagiani, meglio se arrugginita, altrimenti la prenda della qualità peggiore in modo che arrugginisca in un paio di mesi. Alla peggio, ci spruzzi sopra un po' d'acido muriatico (attenzione agli occhi).
5) Chiamare un geometra e faccia accatastare il pregevole manufatto come tettoia, stalla o quello che gli viene in mente, tanto il Catasto, purché paghino, accetta tutto. Nell'apposito spazio del Docfa mettere, come anno di costruzione, il 1965.
6) Farsi firmare dal nonno novantenne una dichiarazione nella quale dica che effettivamente nel 1966, quando si sposò la Cesira e si fece il rinfresco in giardino, la voliera c'era di già. A dir la verità dava anche piuttosto noia ed era stato lì lì per buttarla giù.
7) A fine 2012, quando l'art. 5 taroccato, sarà stato approvato definitivamente, portare in Comune, al geom. Filippi, che conosce bene la materia, le foto della voliera, la dichiarazione del nonno ed il certificato catastale, chiedendo la Conformità urbanistica ex art. 5 taroccato.
8) Appena confermata la inevitabile e meritata Conformità, presentare un progetto di ristrutturazione della voliera, con trasformazione in villetta unifamilare. Pagare qualche euro di oneri, ma risparmiare qualche centinaia di migliaia di euro di terreno edificabile.

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Vedi  qui gli sviluppi

2 commenti:

Roberta ha detto...

M'hanno detto che in questo periodo si possono incontrare qualche magistrato inc...to piu' del solito... pare fiocchino ordinanze e querele a iosa... perchè no?

stanca ha detto...
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