sabato 4 febbraio 2012

Responsabilità Erariale del Dirigente - Sanzioni milionarie

1) Il dirigente che (a partire del 1.1.2008)  liquida una notula per un incarico esterno senza che questo sia stato preventivamente inserito in un apposito elenco degli incarichi, consultabile on-line, permanente e contenente il nome del percettore, la ragione dell'incarico, e la cifra lorda erogata, è soggetto a responsabilità erariale e tenuto a rifondere all'erario l'esatto importo di tutte le somme illegittimamente erogate, senza possibilità di minore quantificazione.
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2) Il dirigente che illegittimamente affida un incarico professionale esterno ad un soggetto "non laureato" (salvo precise deroghe) è soggetto a responsabilità erariale e tenuto a rifondere all'erario il danno causato, presuntivamente corrispondente al compenso erogato, salvo diversa comprovata minor quantificazione.
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3) Il segretario comunale e la giunta comunale che delibera di attribuire la qualifica di dirigente a soggetto sprovvisto del diploma di laurea, sono tenuti a rifondere all'erario la maggior retribuzione conseguita dal dipendente in funzione della qualifica illegittimamente conseguita.


Funzione pubblica la circolare n.2 dell'11 marzo 2008 (qui)


Esempio standard di Pubblicazione degli elenchi, secondo le prescrizioni di legge.
Altro esempio (qui gli elenchi si aprono addirittura in file excel, elaborabile)
Provincia di Livorno: elenco incarichi esterni  (qui)

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Mancata pubblicazione on-line in apposito elenco delle collaborazioni esterne.

Corte dei conti, sez. giur. per la regione Trentino Alto Adige, Trento, sentenza n. 59 del 17 dicembre 2009
Le questioni rilevanti
Nel rispetto della normativa in tema di responsabilità amministrativa, l'accertamento del diritto al risarcimento azionato dal pm, va ad indagare sull'esistenza di: danno ingiusto per il Comune, condotta antigiuridica dell'agente pubblico, nesso causale tra la condotta ed il danno, dolo o colpa grave nella consumazione del fatto illecito.
Ma il tipo speciale di responsabilità che è anche oggetto di contestazione è quella sancita dall'art. 3 comma 54, della legge n. 224 del 2007 che, nel modificare l'art. 1, comma 127, della legge n. 662 del 1996, ha previsto l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di pubblicare alcune informazioni circa gli incarichi esterni conferiti (beneficiari, motivazioni e somme erogate), nonché una specifica sanzione per il caso di violazione dell'obbligo: "in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto".
In forza di tale disposizione, il pm ritiene che la quantificazione del danno discenda direttamente dalla spesa liquidata per remunerare la prestazione al geometra (pari a complessivi euro 9.329,10), oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del procedimento. La norma dell'articolo 3, comma 54, della legge 244/2007 sarebbe ispirata ad una logica sanzionatoria che - individuando un'ipotesi tipica e tassativa di responsabilità amministrativa per violazione di obblighi e divieti di comportamenti di gestione - impone di considerare come danno erariale tutta la spesa, senza possibilità di applicare alcun potere riduttivo, come previsto invece per la responsabilità amministrativa ordinaria.
La disposizione in argomento "tipizza" puntualmente i presupposti di questa particolare responsabilità "erariale". La condotta antigiuridica, quale presupposto oggettivo della responsabilità sanzionatoria, è individuata puntualmente nella "liquidazione del corrispettivo per gli incarichi" in mancanza di pubblicazione degli stessi.
Il soggetto a cui imputare la condotta illecita, e quindi la responsabilità che ne consegue, è il "dirigente preposto" alla liquidazione dei compensi, (non alla pubblicazione degli incarichi, dato il tenore letterale della disposizione, che individua la condotta illecita nella liquidazione). La disposizione in esame individua altresì l'oggetto dell'obbligazione che è l'importo del "corrispettivo" in quanto tutta la liquidazione è illegittima.
Questo tipo di responsabilità può bene sussistere autonomamente rispetto all'ordinaria responsabilità amministrativa in quanto è fatta discendere dalla omessa pubblicazione che viene stigmatizzata in sé a prescinder dalla sussistenza di altri presupposti. Ne deriva che l'inadempimento, ovvero la condotta antigiuridica, si hanno a prescindere dalla legittimità del conferimento dell'incarico e quindi dall'esistenza di un danno ingiusto. La responsabilità amministrativa "sanzionatoria" in quanto tale "si affianca" e non si sostituisce alla generale responsabilità amministrativa "per danno".
In relazione a ciò l'attore fa salvo l'ordinario risarcimento del danno da responsabilità amministrativa, connesso questo all'illegittimità dell'incarico in sé, che consente, ai fini della determinazione del danno da risarcire, la valutazione dei vantaggi conseguiti dall'amministrazione per la prestazione lavorativa svolta.
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Incarichi esterni conferiti a "non laureati"
Limitazioni alle collaborazioni esterne della pubblica amministrazione
Questo è quanto emerge dalla Circolare n. 2 dello scorso 11 marzo 2008 che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha inviato a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all`articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che interessa quindi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Con la Circolare n. 2 il Dipartimento della Funzione Pubblica è intervenuto sul nuovo regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni introdotto dalla legge finanziaria 2008. In particolare le pubbliche amministrazioni potranno affidare incarichi esterni solo per attività altamente qualificate e i prescelti dovranno essere almeno laureati, ad eccezione dei giornalisti ed addetti stampa. Le pubbliche amministrazioni dovranno pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di incarico con l`indicazione del soggetto percettore, della ragione dell`incarico e dell`ammontare del compenso; la mancata pubblicazione costituirà illecito disciplinare e farà scattare la responsabilità erariale a carico del dirigente preposto.
Per quanto concerne il requisito della particolare professionalità l`utilizzo dell`espressione esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l`oggetto dell`incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale. Conseguentemente le amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore. Peraltro, il riferimento all`esperienza ed alla particolarità della competenza, che deve essere coerente con l`oggetto dell`incarico, e la necessità di una procedura comparativa per il conferimento degli incarichi, portano a considerare la necessità di reperire collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse.
In tutti gli altri casi si dovrà ricorrere, principalmente, alle risorse interne alle amministrazioni o ad altri istituti, quali le assegnazioni temporanee di personale da altre amministrazioni, o valutare, con l`opportuna prudenza, l`eventualità di ricorrere a strumenti diversi, quali gli appalti di servizi.
(fonte LL.PP.)
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Dirigenti non laureati
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La trasparenza a San Vincenzo

Nel sito internet del Comune nella sezione "Trasparenza"  esiste una pagina "Incarichi e consulenze" dove appaiono i link che rimandano agli elenchi relativi agli anni: 2008, 2009 e 2011-12
Niente è riportato per l'anno 2010. Evidentemente un anno di magra, per i consulenti.

Accedendo agli anni indicati si aprono i famosi elenchi, preceduti dal titolo (correttissimo)
ELENCO INCARICHI ESTERNI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE (art. 3 commi 18 e 54 legge n. 244 del 24.12.2007)
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Purtroppo gli elenchi sono incredibilmente semi-vuoti. Pochi incarichi minori del 2008, pochissimi insignificanti del 2009, nessuno, come detto del 2010 e un solo incarico negli anni 2011-2012. Un vero peccato. Fra l'altro assai rischioso.
Vedere sotto, per credere,  la fotografia degli elenchi eseguite ala data del 4 febbraio 2012 (registrato backup certificato).

2008 pag.1
2008 pag.2

2009

2011-2012
E tutti gli altri incarichi liquidati in questi anni, dove sono finiti?
E' stato già più volte affermato dalla giurisprudenza che il fugace passaggio della determina, per pochi giorni, sull'albo pretorio on-line non è atto idoneo a soddisfare la prescrizione di legge, che è assai puntuale e che non fa alcun riferimento a determine, o ad albo pretorio, ma obbliga alla pubblicazione sul sito web, in posizione agevolmente rintracciabile, di un puntuale avviso nel quale siano riportate alcune ben precise caratteristiche dell'incarico esterno.
E' altrettanto indubbio che, per raggiungere lo scopo di rafforzata pubblicità, rispetto all'albo pretorio, che la norma esplicitamente persegue, tale pubblicazione debba avvenire in apposita posizione dedicata del sito web, ed avere carattere permanente.
Oltretutto, anche se la circostanza è, come detto, irrilevante, va ricordato che l'istituzione dell'albo pretorio on-line è assai successiva al 1.1.2008, data di entrata in vigore dell'obbligo di pubblicazione degli incarichi e quindi vi è un periodo di tempo completamente non coperto anche da questa tipologia, sia pur ridotta e insufficiente, di pubblicazione on line.
Infine, circostanza che taglia la testa al toro, è lo stesso Comune ad aver recepito questa pacifica interpretazione della legge, avendo inserito fin dal 2008, l'art. 13.2 del regolamento Comunale sugli incarichi di progettazione che prevede appunto:  l'elenco pubblico degli incarichi di progettazione "agevolmente consultabile".
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Fra l'altro, sia pure in assenza degli elenchi completi degli incarichi, saltano agli occhi alcuni incarichi professionali affidati a tecnici "non laureati" ad esempio  DET 535/2008, DET 969/2010 e molte altre, in apparente possibile contrasto con la normativa vigente e con la Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 2 del 11 marzo 2008.


Occhio !

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